LEGGE 104 APPLICAZIONE DOMANDE E RISPOSTE

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  1. alfonso1953
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    LEGGE 104 APPLICAZIONE DOMANDE E RISPOSTE L’art.33 stabilisce che i dipendenti che assistono un parente o un affine entro il 3° grado con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato a tempo pieno, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche ad ore per un massimo di 18 ore mensili. Si chiede di sapere se l’Ente può pretendere dal dipendente una pianificazione delle assenze relative a tali permessi o se il lavoratore ha diritto di fruire di detti permessi previa semplice comunicazione. In tale ultima ipotesi si chiede di sapere se sia legittimo da parte del dipendente richiederne la fruizione il giorno prima. Distinti saluti. Risposta La legge 104/92 ha dettato disposizioni in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle persone handicappate, allo scopo di agevolare, in coerenza con i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, la loro partecipazione alla vita della collettività ed il loro inserimento nel mondo del lavoro. In particolar modo l’art. 33 della legge de quo ha previsto una serie di agevolazioni sia a favore della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre di minore con handicap, sia a favore di colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. L’Inps con la circolare n. 80/95 ha fornito ulteriori chiarimenti e indicazioni operative circa l’applicabilità dell’art. 33, commi 3 e 6, circa il permesso mensile dei tre giorni. Occorre inanzitutto sottolineare come l’art. 2, comma 3-ter della legge 423/93, ha stabilito che i tre giorni di permesso mensili devono essere retribuiti. Il relativo onere, come riconosciuto dal Consiglio di Stato al quale era stato richiesto apposito parere, è posto a carico dell’Inps e verrà anticipato dal datore di lavoro. L’Istituto assicura un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi, per questi devono essere considerati tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel concetto di paga globale di fatto giornaliera che vengono corrisposti normalmente ed in forma continuativa. L’Istituto precisa che le indennità erogate ai sensi della legge 104 sono riconoscibili a carico dell’Inps soltanto per i lavoratori assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Istituto stesso. L’art. 33, comma 3, stabilisce che successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino handicappato, i genitori, anche adottivi, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, indipendentemente dall’età dell’handicappato, possono usufruire di tre giorni di permesso mensile, anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. L’Inps precisa che è indispensabile il requisito della convivenza ( venuto meno a seguito dell’introduzione della L.53/2000). Quindi le persone citate nell’articolo 33, comma 3, possono beneficiare di tali permessi solo se conviventi, tale requisito - per i soli genitori - è richiesto dopo il compimento della maggiore età del portatore di handicap. Anche se la legge prevede testualmente il beneficio solo per "parenti o affini", il diritto ai tre giorni di permesso deve essere riconosciuto anche al coniuge della persona handicappata, purché convivente. Per usufruire dei benefici previsti dall’art. 33, l’interessato dovrà proporre domanda all’Inps, che avrà validità 12 mesi se il certificato della Asl attestante la gravità dell’handicap è definitivo o di 6 mesi se il certificato è provvisorio. Circa la periodicità dell’attestazione della gravità dell’handicap si precisa che è sufficiente presentare annualmente dichiarazione di responsabilità che da parte della Asl non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap.
    Annualmente va rinnovata anche la dichiarazione, inserita nei moduli di domanda (Hand 1/genitori e Hand 2/parenti), di responsabilità che l’handicappato non è ricoverato, con impegno a dare tempestiva comunicazione in caso di successive modifiche della situazione (ricovero). Il riconoscimento dello stato di gravità dell’handicap deve espressamente contenere l’indicazione che tale riconoscimento decorre dalla data della domanda perchè altrimenti produce gli effetti dalla data del rilascio. Le domande vanno presentate all’Inps (con i modelli allegati) e, in copia, al datore di lavoro con indicati i giorni durante i quali si intende fruire dei permessi in questione.
    Per quanto riguarda i genitori, si precisa che il modulo Hand1/genitori è stato predisposto dall’Inps anche per l’utilizzo dei permessi richiesti ai sensi dei primi due commi dell’art. 33 (prolungamento dell’astensione facoltativa o due ore di permesso giornaliero). Per quanto riguarda i parenti, si precisa che, secondo le indicazioni fornite dall’Inps, gli stessi dovranno inoltre presentare certificato di stato di famiglia e certificato di residenza.
    Tenuto conto dell’orientamento assunto dal Ministero del lavoro, l’Inps precisa che i giorni di permesso mensile potranno essere frazionati in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata, l’orario complessivo di lavoro giornaliero. Dalla data di pubblicazione della legge sono intervenuti, sull'argomento, pareri circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica e leggi (423/93 - 53/2000), che rendono opportuno un riepilogo della materia, con particolare riferimento alle disposizioni a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei familiari dei soggetti handicappati. In particolare la L. 53 del 8/03/2000, di recente pubblicazione, ha introdotto le seguenti innovazioni all'art.33 della legge 104/92; 1) applicabilità dell'articolo citato anche nell'ipotesi in cui l'altro genitore non abbia diritto in quanto non lavoratore; nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado handicappato benché non convivente (art. 20 della L. 53/2000); 2) eliminazione della convivenza del genitore o del familiare lavoratore con la persona handicappata, quale condizione necessaria per la scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art.33 comma 5 della L. 104/92, come modificato dall’art. 19 della L. 53/2000)
    3) introduzione del principio dell'alternatività nella fruizione, da parte del lavoratore portatore di handicap, dei permessi orari giornalieri o dei tre giorni di permesso mensile (art. 33, comma 6, della L. 104/92, come modificato dall'art.19 della L.53/2000). Tali recenti normativa non hanno tuttavia modificato le modalità per usufruire delle agevolazioni, in quanto il dipendente è sempre tenuto a presentare la relativa domanda all’Inps e al datore di lavoro con la comunicazione dei giorni durante i quali intende avvalersi dei giorni di permesso. Autore della risposta Avv. Mario Araneo. Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003. In caso di mancata autorizzazione, la registrazione non potrà avvenire. Informativa sito per richieste on line del canale tematico LAVORO PUBBLICO Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 196/03, il Formez - Centro di Formazione Studi - Titolare del trattamento, La informa che i dati da lei conferiti saranno utilizzati per dare seguito alle Sue richieste di informazione sulle tematiche relative al Lavoro Pubblico. Il conferimento dei dati, dei quali non è prevista né la comunicazione né la diffusione, è necessario per perseguire la finalità summenzionata e un eventuale rifiuto impedirà di dare seguito alla Sua richiesta. In Formez potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i Responsabili e gli incaricati che operano all'interno delle direzioni cui è funzionalmente attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Attuazione Programmi, domiciliato per la funzione in Roma in via Salaria 229 - l'elenco aggiornato degli altri Responsabili potrà essere visionato presso l'Ufficio del Responsabile del Servizio Amministrazione del personale. Lei può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento, in via Salaria 229, 00199 Roma. TRATTO DA clicca qua


    Edited by patroclotest - 20/10/2010, 12:54
     
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