tutela assistenza invalidi civili

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  1. alfonso1953
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    tutela assistenza invalidi civili Fin dalla prima metà del quattrocento sorsero delle iniziative di alcune corporazioni dirette alla collocazione in attività compatibili i lavoratori vecchi e malati o a reintegrare economicamente il danno derivante dalla perdita di segmenti corporei. Al di fuori di questa tutela corporativa, l’assistenza degli indigenti fu lasciata a privati ed alle grandi organizzazioni religiose. Nel periodo illuminista si fece strada la consapevolezza dell’uguaglianza naturale degli uomini ed il diritto dei più bisognosi di avere un’assistenza certa dallo stato. Con l’affermarsi dei principi egualitari della Rivoluzione francese vennero sciolte le più antiche società corporative di assistenza e fu definitivamente acquisito il concetto che l’assistenza è un dovere dello Stato, il quale deve intervenire nell’amministrazione degli enti e l’indigente ha dei precisi diritti da far valere nei confronti della collettività, mentre passa in secondo piano il senso di pietà nei confronti del bisognoso in obbedienza a precetti religiosi. In Italia la prima legge in materia di beneficenza fu promulgata nel 1862, con essa venivano attribuite alle congregazioni di carità il compito di intervenire nei confronti di tre categorie di invalidi: 1) defict nti fisici e psichici per minorazioni congenite o acquisite (storpi, paralitici, sordomuti, ciechi, idioti ed alienati); 2) infermi per malattie croniche o acute; 3) invalidi del lavoro. Una successiva legge del 1890 trasformò le Opere Pie in istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali, attraverso le modifiche legislative del 1937, sopravvivono ancora come ECA (Enti Comunali di Assistenza). Dalla fine del secolo scorso fino ad oltre la metà del secolo corrente la legislazione italiana aveva tutelato categorie di "invalidi" distinte sulla base delle diverse cause che avevano determinato la minorazione funzionale, responsabile dell’invalidità stessa. Si parlava pertanto di invalidi di guerra, invalidi del lavoro ed invalidi per cause di servizio; solo nel 1962 fu coniato il termine di mutilato ed invalido "civile" per distinguere quegli invalidi che non rientravano in nessuna delle tre categorie fino allora esistenti e non beneficiavano di alcun tipo di assistenza specifica. Normativa vigente sull’invalidità civile. Fonti principali. a) Legge 2 aprile 1968, n. 482: dà una prima definizione di invalido civile e regolamenta nel dettaglio le definizioni e le procedure operative per il collocamento obbligatorio. b) Legge 30 marzo 1971, n. 118: integra la precedente definizione di invalido civile ed istituisce l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità. c) Legge 11 febbraio 1980, n. 18: istituisce l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili. d) Legge 21 novembre 1988, n. 508: detta norme integrative per il diritto all’indennità di accompagnamento, sancendo la sua non incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, inoltre istituisce speciali indennità a favore dei ciechi parziali e dei sordi prelinguali. Viene abrogata la norma che istituiva l’assegno di accompagnamento per minori. e) D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509: modifica la soglia di invalidità per il diritto al collocamento obbligatorio ed all’assegno di invalidità, introduce il riferimento alle attività confacenti e definisce l’invalido civile ultrasessantacinquenne. f) Legge 11 ottobre 1990, n. 289: istituisce un’indennità di frequenza per gli invalidi civili minori di anni 18. Sostituisce il precedente assegno di accompagnamento ed è subordinato alla frequenza di centri specializzati nel recupero di persone portatrici di handicap. g) D.M. 5 febbraio 1992: riporta la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti. h) Legge 5 febbraio 1992, n. 104: è, giustamente la "legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Contiene le definizioni di "persona handicappata" e di "handicap grave". i) Legge Provinciale 12 marzo 1990, n. 11: prevede l’erogazione a carico della Provincia Autonoma di Trento di un assegno mensile agli i.c. residenti in provincia, il cui stato di invalidità o inabilità venga accertato dopo il compimento dei 65 anni. I soggetti interessati devono inoltrare una specifica domanda al Servizio Provinciale competente. La definizione di invalido civile in base ai disposti coordinati delle normative vigenti risultano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita o acquisita, comprendente gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, tale che: · per i soggetti di età compresa fra i 18 ed i 65 anni si verifichi una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo (34%); · per i minori di anni 18 si verifichi una difficoltà persistente a svolgere i compiti e funzioni proprie della loro età; · per i soggetti ultrassessantacinquenni, ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si verifichi una difficoltà persistente a svolgere i compiti e funzioni proprie della loro età; Le indicazioni valutative previste dal D.Lgs. 509/88 prevedono: 1) la diagnosi deve essere espressa con chiarezza e precisione; 2) la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi: a) sull’entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi o apparati; b) sulla possibilità o meno dell’applicazione di apparecchi protesici che garantiscono in modo totale e parziale il ripristino degli organi ed apparati lesi; c) sull’importanza che riveste, in attività lavorativa, l’organo o l’apparato sede del danno anatomico o funzionale. La percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve essere accertata utilizzando le apposite tabelle di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, modificandole con un ±5% a seconda delle ripercussioni sulla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini o su quella specifica del soggetto. Per le infermità che non risultano tabellate si ricorre al criterio analogico. I compiti e le funzioni proprie al di fuori dell’età lavorativa non sono stabiliti per legge e variano con le fasce di età, approssimativamente nel modo seguente: PRIMA INFANZIA motilità, linguaggio, deambulazione, SECONDA INFANZIA + , frequenza scolastica "proficua", gioco collettivo, attività sportiva non agonistica,
    ETA’ EVOLUTIVA +, relazioni sociali. Così, prima dei 2 anni, al di là dei rari casi di gravissimo arresto dello sviluppo psico-fisico, è difficile apprezzare reali difficoltà; superati i 2 anni la deambulazione ed il linguaggio prima, l’apprendimento scolastico ed i rapporti di relazione poi, consentono di differenziare abbastanza facilmente chi ha difficoltà e chi no; dopo i 15 anni è possibile pervenire anche ad una valutazione percentuale della riduzione di capacità lavorativa in occupazioni confacenti. La circ. n. 500.6/AG/19/58/115, datata 24 febbraio 1997, del Ministero della Sanità ribadisce che gli ultrasessantacinquenni non sono valutabili percentualmente, ma, alla luce delle disposizioni di cui al D. Lgs. 509/88, esclusivamente sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. Devono perciò essere valutate le azioni non legate a funzioni lavorative, ma tese al soddisfacimento delle esigenze medie di vita quali la guida dell’automobile o la capacità d’uso dei mezzi pubblici, la possibilità di leggere o di usare radio, televisione e telefono, di effettuare acquisti, di prepararsi i cibi, di accudire alle faccende domestiche, di svolgere attività ludiche, ecc. In base a ciò il giudizio valutativo collegiale può concretizzarsi nel modo seguente: a) soggetto non invalido ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 509/88; esclude dal diritto ai benefici dell’invalidità civile; b) soggetto invalido ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 509/88; dà diritto all’assistenza socio-sanitaria (erogazione gratuita delle protesi) ed all’esenzione di partecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie, prevista dal D.M. 01.02.1991, art. 6, comma 1, punto d; c) soggetto invalido ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 509/88 e sussistenza delle condizioni di cui alla legge 18/80 e 508/88, art. 1, punto 2, lettera b; dà diritto all’indennità di accompagnamento. Prestazioni economiche Assegno mensile - Costituisce il primo livello assistenziale riservato ai soggetti incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, rappresenta perciò un ripiego in caso di fallimento nell’inserimento lavorativo; questo concetto di subordine è ribadito dal 2° comma dell’art, 13 della legge 118/71, quando sancisce che l’assegno può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche. Viene corrisposto agli i.c. di età compresa fra i 18 ed i 65 anni nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, incollocati al lavoro e con un limite reddituale, rivalutabile di anno in anno, attualmente di poco superiore ai 5 milioni; è incompatibile anche con la pensione INPS minima di vecchiaia o invalidità. L’importo dell’assegno è attualmente di circa 381.000 £ mensili. Dopo il compimento dei 65 anni viene trasformato in pensione sociale a carico dell’INPS (art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118: "In sostituzione della pensione o dell’assegno di cui agli art. 12 e 13 ... sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153". TUTELA ASSISTENZIALE DEGLI INVALIDI CIVILI
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    Edited by patroclotest - 21/10/2010, 10:39
     
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  2. genny30
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    Vorrei sapere se con l'invalidità al 46% posso iscrivermi alle categorie protette.
    Dato che sto perdendo il lavoro ..... Grazie
     
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  3. mena22
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    ciao,io so che con il45 puoi iscriverti nelle liste protette io ho il 67 e sono iscritta e mi avevano detto che bastava anche di meno.
     
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  4. mena22
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    sapete della nuova legge sull'esenzione ticket avendo il 67% di invalidità non paghi,sono stata proprio ieri all'asl a fare il cartellino visto che con i vari controlli che faccio pago un sacco di cose perchè non rientrono nell'esenzione dei codici che gia ho,ma con il nuovo cartellino dell'esenzione ho l'esenzione totale.
     
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3 replies since 28/6/2004, 14:41   4576 views
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