CENTRO INFORMAZIONI DISABILITA'

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

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  1. alfonso1953
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    CENTRO INFORMAZIONI DISABILITA' - CID legge 104
    Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
    Sommario
    Art. 1 - Finalità
    Art. 2 - Principi generali
    Art. 3 - Soggetti aventi diritto
    Art. 4 - Accertamento dell'handicap
    Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata
    Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce
    Art. 7 - Cura e riabilitazione
    Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale
    Art. 9 - Servizio di aiuto personale
    Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazioni di gravità
    Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure
    Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
    Art. 13 - Integrazione scolastica
    Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
    Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
    Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
    Art. 17 - Formazione professionale
    Art. 18 - Integrazione lavorativo
    Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
    Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
    Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede
    Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
    Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
    Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
    Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
    Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi
    Art. 27 - Trasporti individuali
    Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
    Art. 29 - Esercizio del diritto di voto
    Art. 30 - Partecipazione
    Art. 31 - Riserva degli alloggi
    Art. 32 - Agevolazioni fiscali
    Art. 33 - Agevolazioni
    Art. 34 - Protesi e ausili tecnici
    Art. 35 - Ricovero del minore handicappato
    Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali
    Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
    Art. 38 - Convenzioni
    Art. 39 - Compiti delle regioni
    Art. 40 - Compiti dei comuni
    Art. 41 - Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
    Art. 42 - Copertura finanziaria
    Art. 43 - Abrogazioni
    Art. 44 - Entrata in vigore

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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
    Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge

    Art. 1 - Finalità

    1. La Repubblica:
    a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
    b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali
    c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
    d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

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    Edited by alfonso1953 - 18/8/2009, 11:16
     
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