Permessi lavorativi legge 104/92 comma 3 art. 3

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  1. alfonso1953
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    disabili hendicap AGENZIA DELLE ENTRATE
    Permessi lavorativi ai sensi della legge 104/92 comma 3 art. 3
    Permessi handicap
    legge 104/92
    Disposizioni sull'applicazione dell'art. 33 della legge 104/1992. Circolari interpretative.

    Le modifiche apportate dalla Legge 53/2000 alla legge art. 33 delle legge 104/92 hanno superato alcuni problemi interpretativi che hanno dato luogo a diversi orientamenti assunti dall'Inps, dal Ministero del Lavoro e dal Consiglio di Stato in merito alla fruizione delle agevolazioni e dei permessi previsti per i familiari che assistono disabili in situazione di gravità e per gli stessi disabili se lavoratori dipendenti.

    Tali orientamenti sono contenuti nella Circolare del Ministero del Lavoro 161/96 e nel parere del Consiglio di Stato 11434/96 oltre che nella circolare Inps 211 del 31.10.1996. L'INPS, con propria circolare del 18 febbraio n. 37, è intervenuta per l'ennesima volta a modificare le proprie disposizioni in materia di permessi lavorativi, per dipendenti assicurati INPS, ai sensi dell'articolo 33 della Legge 104/1992.

    Gli orientamenti di seguito riassunti, nella misura in cui contrastano con la nuova legge, sono da considerare superati dalle disposizioni contenute nella circolare Inps del 17 luglio 2000 n. 133.

    Lavoratori handicappati in situazione di gravità

    • Il lavoratore handicappato in situazione di gravità può usufruire solo dei permessi concessi a titolo personale, ma non di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave.

    • I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare del lavoratore handicappato grave che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che:

    il disabile abbia effettiva necessità di essere assistito dal familiare convivente lavoratore; questa necessità verrà valutata da un medico della Sede INPS competente;
    nel nucleo non sia presente un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza. Gli studenti vengono di fatto equiparati ai lavoratori anche nei periodi di inattività scolastica; se universitari devono dimostrare la regolare effettuazione di esami.
    • La novità meno favorevole della circolare prevede, contrariamente a precedenti disposizioni, che da parte dei lavoratori disabili non possano essere fruiti cumulativamente nello stesso mese sia i permessi giornalieri di due ore che quelli mensili di tre giorni. Questo orientamento è confermato dalla nuova formulazione dell'art. 33 come modificato dalla legge 53/00.
    L'alternatività dei due tipi di permessi è ammissibile solo in mesi diversi. Un esempio: il disabile può in marzo utilizzare i tre giorni di permesso e in aprile fruire delle due ore giornaliere, ma non può cumulare tre giorni e due ore nello stesso mese. Il disposto della circolare INPS 211/1996, su questo aspetto, si deve quindi considerare superato.

    Genitori degli handicappati gravi

    La circolare 37/99 prevedeva alcune limitazione nel caso in cui un coniuge non era lavoratore dipendente.

    • Quando il padre non svolge alcuna attività lavorativa, la madre non può fruire di nessuno dei benefici previsti dall'articolo 33 e cioè:

    prolungamento dell'astensione facoltativa;
    permessi orari previsti fini ai tre anni di vita del bambini;
    permessi giornalieri.
    • Nel caso in cui uno dei genitori non lavori è comunque possibile, per l'altro familiare, ottenere i permessi per alcuni "motivi obiettivamente rilevanti" e cioè:

    grave malattia del genitore non lavoratore (valutata dal medico INPS);
    ricovero in struttura sanitaria del genitore non lavoratore;
    presenza nel nucleo familiare di più di tre di figli minorenni;
    presenza nel nucleo di un altro figlio di età inferiore a sei anni;
    necessità di assistenza del figlio handicappato grave in situazione di gravità anche in ore notturne (valutata dal medico INPS).
    • Nel caso di madre lavoratrice dipendente (assicurata INPS) e padre lavoratore autonomo, la prima potrà usufruire di tutti i benefici di cui all'articolo 33 (prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari fino ai tre anni di vita del bambino, permessi giornalieri).

    • Nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma, il primo potrà fruire solo dei permessi giornalieri.

    Documentazione necessaria

    I documenti in questione comprendono anche novità interpretative di grande rilievo sui seguenti altri punti :

    1.
    Diritto del genitore lavoratore dipendente quando l'altro genitore è lavoratore autonomo ai tre giorni di permesso mensile (in base all'art. 33, comma 3, legge 104/92):
    in questo caso si afferma che il genitore lavoratore ha diritto ai permessi in questione in quanto l'altro genitore (ancorchè lavoratore non dipendente) è impossibilitato a farlo essendo impegnato nello svolgimento della sua attività lavorativa.

    2.
    Diritto del genitore lavoratore dipendente a ottenere i permessi mensili (art. 33, 3º comma) quando l'altro genitore non sia lavoratore (neppure autonomo) ma sia impedito ad adempiere agli obblighi di assistenza familiare a causa di un motivo obiettivamente rilevante (es. malattia documentata) o comunque di un insormontabile impedimento obiettivo, documentabile come tale.

    3.
    Possibilità per il genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, con lui convivente, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
    È stata proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5, nella parte in cui non prevede che tale diritto spetti anche nel caso che l'esigenza di assistere il disabile sorga in un momento in cui il lavoratore non sia più convivente, e richieda di essere trasferito per prestare assistenza al congiunto.
    La Corte Costituzionale ha respinto la questione dichiarandola non fondata, argomentando che il legislatore con la legge 104 del 1992 ha "ragionevolmente previsto - quale misura aggiuntiva - la salvaguardia della assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche, e dannose, della convivenza", ma non anche, secondo il ragionamento della Corte, la ricostituzione della convivenza finalizzata a dare al familiare invalido la necessaria ed indispensabile assistenza (sul presupposto che accettare un ragionamento del genere significherebbe dare troppa importanza alla norma, in quanto non è, secondo la Corte Costituzionale, immaginabile che l'assistenza ai disabili si fondi esclusivamente su quella familiare).
    Pertanto dovrebbe negarsi il diritto al trasferimento di sede a quei lavoratori che intendessero assistere i familiari che, per le più svariate cause, fossero divenuti disabili nel corso della loro vita, negando agli stessi il diritto ad essere assistiti dai parenti che si rendono disponibili a prestare assistenza, dando rilievo alla sola convivenza in atto e non anche a quella che potrebbe ricrearsi con l'intento di tutelare ed assistere il portatore di handicap.
    Tenuto conto di questo orientamento sarebbe utile che il lavoratore comunicasse tempestivamente (al momento della assunzione per coloro che fossero avviati nel settore pubblico impiego, mentre nel privato sarebbe meglio fare la richiesta di trasferimento dopo avere superato il periodo di prova) al datore di lavoro la propria intenzione di chiedere il trasferimento di sede per assistere il congiunto disabile.
    Invitiamo le strutture che dovessero affrontare casi del genere a contattare l'Ufficio Giuridico Sindacale per valutare, anche assieme ai nostri legali, la possibilità di attivare sia l'azione sindacale che il contenzioso per ribaltare questo orientamento, decisamente restrittivo ed anche poco comprensibile tenuto conto del valore che viene attribuito alla tutela dei portatori di handicap.

    4.
    Possibilità per il lavoratore non convivente di ottenere i permessi mensili per assistere il familiare disabile:
    il Ministero del Lavoro prendendo lo spunto dalla sentenza citata n. 325/1996 della Corte Costituzionale, ha interpretato la norma nel senso che la convivenza deve intendersi in senso effettivo e non solo anagrafico.
    Quindi rispetto ai tre giorni di permesso mensili, gli stessi non possono essere concessi quando il dipendente lavora in una sede notevolmente distante dalla località nella quale risulta anagraficamente residente con il congiunto disabile.

    5.
    Possibilità per il familiare di disabile in situazione di gravità di cumulare i tre giorni di permesso mensile con le due ore di permesso giornaliero:
    viene ribadita la non cumulabilità dei due benefici e l'alternatività del godimento degli stessi.

    6.
    Possibilità di frazionare i tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33, comma 3, in permessi orari:
    si conferma l'orientamento favorevole alla frazionabilità dei permessi suddetti, purchè il frazionamento non superi le 18 ore mensili.

    7.
    Possibilità per il lavoratore disabile di cumulare i tre giorni di permesso mensile con i permessi orari giornalieri:
    l'Inps con sua circolare 211 del 31 ottobre 1996, interpretando restrittivamente la normativa, ha precisato che il lavoratore disabile che chiede, nello stesso mese, sia i permessi giornalieri (2 ore al giorno per il numero dei giorni lavorativi) che i tre giorni di permesso mensile, ha diritto di godere, per quel mese ad un massimo di 44 ore di permesso che siano comprensive anche dei tre giorni di permesso mensile richiesti.

    L'istituto effettua il seguente calcolo:

    ore giornaliere di permesso spettanti = 2 x
    giorni lavorativi del mese = 22
    totale 44 ore
    permessi giornalieri richiesti 8 ore x 3 gg. = 24 ore
    Il lavoratore disabile può in questo caso chiedere oltre ai 3 giorni di permesso mensile altre 20 ore di permesso da fruire in ragione di due ore al giorno.

    Cosa fare per ottenere le agevolazioni dell'art. 33 della legge 104/92

    1. Richiesta di accertamento della situazione di gravità indirizzata alle Commissioni Mediche delle Aziende U.S.L. di residenza, a cui occorre allegare:
    a) Certificato di stato di famiglia.
    b) Certificato di invalidità della persona da assistere.
    2. Dopo avere ottenuto il riconoscimento della gravità, occorre presentare domanda al datore di lavoro e successivamente all'INPS per usufruire dei permessi allegando:
    a) Certificato della situazione di gravità come previsto al punto 1).
    b) Certificato di stato di famiglia.
    Occorre fare molta attenzione nella compilazione della domanda e nella sottoscrizione delle dichiarazioni di responsabilità che la stessa richiede



    Permessi lavorativi ai sensi della legge 104/92 comma 3 art. 3
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    Edited by alfonso1953 - 22/3/2010, 14:03
     
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    Permessi lavorativi art. 33 L. 104/1992

    Retribuibilità e aspetti contributivi

    Ferie e tredicesima mensilità
    Genitori e familiari - condizioni, documentazione e iter
    Genitori - prolungamento astensione facoltativa di maternità
    Genitori - assistenza a minori di tre anni con handicap grave
    Genitori e familiari - assistenza a maggiori tre anni con handicap grave
    Genitori e familiari - assistenza a maggiorenni con handicap grave
    Genitori e familiari - frazionabilità dei permessi
    Genitori e familiari - concetto di assistenza continuativa ed esclusiva
    Genitori e familiari - cumulabilità dei permessi
    Genitori e familiari - part time
    Lavoratori con handicap grave - condizioni,documentazione e iter
    Lavoratori con handicap grave - tre giornate di permesso mensile
    Lavoratori con handicap grave - due ore di permesso giornaliero
    Lavoratori con handicap grave - cumulabilità dei permessi
    Lavoratori con handicap grave - frazionabilità dei permessi



    Permessi lavorativi (art. 33 L. 104/1992)
    Permessi lavorativi art. 33 L. 104/1992



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    Edited by alfonso1953 - 30/7/2009, 07:47
     
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    Permessi ai sensi della legge 104/92

    Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37


    Oggetto: "Permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/1992. Disposizioni varie."

    Con circolare n. 162 del 13 luglio 1993, circolare n. 80 del 24 marzo 1995 e circolare 211 del 31 ottobre 1996 sono state fornite istruzioni in merito alla applicazione dell'art. 33 della legge 104/1992. A seguito di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, si impartiscono ulteriori disposizioni, che modificano e in parte integrano quelle contenute nelle predette circolari, disposizioni che ovviamente dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dei datori di lavoro interessati.
    1. Lavoratori handicappati
    a) Fruibilità dei permessi da parte del lavoratore, familiare convivente di lavoratore handicappato
    a) Fruibilità dei permessi da parte del lavoratore, familiare convivente di lavoratore handicappato
    Al par. 1 lett. c) della circolare n. 211 del 31 ottobre 1996 era stato previsto che il lavoratore handicappato potesse fruire, contemporaneamente nelle stesso mese, sia dei giorni di permesso per se stesso sia di altri giorni di permesso per assiste un familiare convivente, anch'esso handicappato, qualora la natura dell'handicap di questo familiare avesse comportato la necessità di beneficiare di altri giorni, in aggiunta a quelli richiesti per se stesso.
    A modifica di quanto sopra, secondo le accennate indicazioni ministeriali, si precisa che il lavoratore handicappato può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare handicappato.
    I giorni di permesso, invece, potranno essere riconosciuti al lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se quest'ultimo già fruisce dei permessi per se stesso, a condizioni che:
    - il lavoratore handicappato, pur beneficiando dei propri permessi, abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata del medico di Sede anche in relazione alla gravità dell'handicap);
    - nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.
    Con l'occasione si precisa in via generale che i familiari non lavoratori studenti, sono equiparati, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla legge 104/1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l'iscrizione all'università ma anche l'effettuazione di esami).
    b) Permessi fruibili dal lavoratore handicappato
    Al par. 5 della circolare n. 211 del 31 ottobre 1986 era stato previsto che il lavoratore handicappato maggiorenne (ex comma 6, art. 33) potesse fruire nell'ambito dello stesso mese di calendario sia dei giorni di permesso che dei permessi orari giornalieri.
    In relazione alle indicazioni del Ministero anzi detto, si precisa, a modifica di quanto sopra, che il lavoratore handicappato può scegliere di fruire, nell'ambito di ciascun mese di calendario o dei permessi orari oppure dei permessi giornalieri.
    Tali permessi, infatti, devono essere fruiti alternativamente dai lavoratori handicappati, in analogia a quanto previsto per i genitori di handicappati, i quali di fatto possono fruire di un solo tipo di permesso (permessi orari fino a tre anni di età del figlio; giorni di permesso dai tre anni fino alla maggiore età).
    Si chiarisce in proposito che l'alternativa in questione si riferisce al tipo di permessi da fruire nell'ambito di ciascun mese di calendario.
    La scelta dei permessi, pertanto, può essere modificata, purché riguardi un mese intero di calendario; in altri termini, una volta scelto il tipo di permessi (a ore o a giorni) ed iniziata, in un determinato mese, la fruizione dei permessi scelti, il lavoratore non potrà chiederne la variazione per quel mese.

    2. Genitori di handicappati
    a) Condizione di non lavoratore di uno dei genitori
    Come previsto con circolare n. 162 del 13 luglio 1993, par. 2 e circolare n. 80 del 24 marzo 1995, par. 1, la madre lavoratrice dipendente non ha diritto ai benefici di cui ai commi 1 (prolungamento astensione facoltativa), 2 (permessi orari) e 3 (permessi giornalieri) dell'art. 33 delle legge 104/1992, quando il padre non svolge alcuna attività lavorativa, a meno che questi non risulti gravemente ammalato o ricoverato in una struttura sanitaria.
    Ad integrazione delle precedenti disposizioni si precisa che, in presenza di un genitore non lavoratore, il genitore lavoratore dipendente può fruire dei giorni di permesso se sussitano altri "motivi obiettivamente rilevanti" che impediscano al genitore non lavoratore di assistere il figlio; in tali casi i permessi spettano al genitore lavoratore per il periodo relativo all'impedimento del genitore non lavoratore.
    I "motivi obiettivamente rilevanti" sono ravvisabili al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
    - grave malattia del genitore non lavoratore, debitamente documentata (da valutare a cura del medico di Sede anche in relazione alla natura dell'handicap del figlio);
    - presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre;
    - presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore a sei anni;
    - necessità di una assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore (necessità da valutare a cura del medico di Sede pure in relazione alla natura dell'handicap).
    b) Condizione di lavoratore autonomo di un genitore e di lavoratore dipendente dell'altro genitore
    Si rammenta che la madre lavoratrice dipendente può usufruire dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 della legge 104/1992 anche qualora il padre sia lavoratore autonomo.
    Nel caso in cui, invece, il padre sia lavoratore dipendente e la madre lavoratrice autonoma, il padre, come da indicazione del Consiglio di Stato (parere n. 370 del 23 ottobre 1996, trasmesso al Ministero del lavoro e della provvidenza sociale con nota n. 65 del 14 novembre 1996), può fruire solo dei giorni di permesso ex comma 3 del citato art. 33 (vedi allegato messaggio n. 15172 del 3 luglio 1997).

    Permessi ai sensi della legge 104/92





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    Edited by alfonso1953 - 30/7/2009, 07:48
     
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    Circolare Inps 31 ottobre 1996 n. 211

    Oggetto:Legge 104/1992
    agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave.

    Sommario:

    In caso di pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare possono essere cumulati, nel mese, più permessi.
    In presenza di un figlio di età inferiore ai 3 anni (non handicappato) ammalato; e di uno handicappato, è ammessa la cumulabilità tra permessi di cui alla Legge n. 104/92 e assenze per malattia del bambino di cui alla Legge n. 1204/71.
    La madre lavoratrice dipendente, anche se non assicurata per le prestazioni economiche di maternità, può trasferire al

    padre il diritto ai permessi.
    I giorni di permesso possono essere frazionati in "mezze giornate".

    1 Pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare

    A seguito del parere n.785 emesso dal Consiglio di Stato il 14.6.95, sono state impartite disposizioni sia da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (circ n. 20/95, che si riferisce ovviamente ai pubblici dipendenti) sia da parte del Ministero del Lavoro (circ. n. 59/96), in merito ad alcuni aspetti interpretativi connessi all'applicazione dell'art. 33 della Legge 5.2.92, n. 104.

    In adesione ai suddetti orientamenti si forniscono, pertanto, le seguenti disposizioni, da applicare nei confronti dei lavoratori aventi diritto ai benefici dell'art. 33 della Legge n. 104 a carico dell'Inps.

    Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato.

    Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto handicappato.

    In merito ai presupposti (qualità di familiare, requisiti di convivenza, ecc.) ed alle modalità per usufruire delle agevolazioni di cui alla presente circolare si rinvia alle istruzioni contenute nella circ. n. 80 del 24.3.95.

    A Genitori

    Se il richiedente è uno dei genitori dovranno essere presentate tante domande (mod. hand/1 genitori) quanti sono i figli per i quali a lavoratrice madre o il lavoratore padre chiedono i permessi mensili.

    Ovviamente, se il richiedente è il padre, nell'apposito riquadro del modulo dovrà risultare la rinuncia della madre, lavoratrice dipendente, ai permessi relativi.

    Come le domande di permessi riguardanti un solo figlio, anche quelle per ogni ulteriore figlio devono essere rinnovate annualmente, allo scadere dei dodici mesi di validità.

    Ciò che precede si riferisce alla richiesta da parte di uno stesso genitore, di giorni di permesso, superiori a tre nel mese, per figli handicappati che hanno più di tre anni di età.

    Peraltro, è possibile riconoscere, qualora richiesto, i giorni di permesso (massimo 3) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, per consentire a ciascun genitore di assistere, rispettivamente, ognuno dei figli.

    È anche possibile riconoscere fino a 3 giorni di permesso al padre lavoratore quando la madre, non lavoratrice, non è in grado di assistere entrambi i figli.

    Il richiedente deve rilasciare non solo all'atto della prima domanda, ma anche in occasione dei rinnovi annuali una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che:

    Non è in grado di fornire, per la natura dell'handicap (1), assistenza ai figli handicappati usufruendo di soli 3 gg. di permesso;
    nessun'altra persona familiare e non familiare, convivente o meno, può prestare assistenza all'altro handicappato (2);
    nessun parente o affine convivente dell'altro handicappato beneficia, a sua volta, di permessi per l'assistenza a quest'ultimo;
    i figli per i quali si chiedono i permessi non svolgono attività lavorativa (e quindi non hanno diritto ai giorni di permesso in qualità di lavoratori portatori di handicap).
    B Parenti

    Se il permesso ulteriore è richiesto dal coniuge, da un parente o da un affine (entro il 3 grado), convivente con l'handicappato, il richiedente dovrà presentare, ovviamente, la domanda sul mod. hand/2 parenti.

    Anche il coniuge, i parenti o gli affini dell'handicappato devono rilasciare la dichiarazione di responsabilità analogamente a quanto previsto ai punti A) e D) della lett. A) (le dichiarazioni dei punti B) e C) sono già presenti nell'attuale mod. hand 2/parenti).

    C Lavoratori handicappati

    Al lavoratore portatore di handicap, in situazione di gravità, che fruisca dei permessi previsti per tale sua condizione e che sia, contemporaneamente, familiare convivente di persona handicappata grave, possono essere riconosciuti, dietro sua richiesta, oltre ai giorni di permesso mensile per se stesso, ulteriori giorni di permesso per assistere il familiare (figlio, coniuge ovvero parente o affine entro il 3 grado).

    In tale ipotesi vale quanto precisato alla lett. A) sia in merito al numero di domande da inoltrare, (su mod. hand/1 se trattasi di genitore o su mod. hand/2 se trattasi di coniuge o parente o affine dell'handicappato) sia in merito alla dichiarazione di responsabilità da rilasciare.

    Tale lavoratore, inoltre, dovrà dichiarare espressamente che per assistere il familiare handicappato ha una effettiva necessità, in relazione alla natura dell'handicap,del familiare, di fruire di un numero di giorni superiore ai 3, di cui già beneficia in quanto egli stesso portatore di handicap.


    2 Cumulabilità tra permessi di cui alla Legge n. 104/1992 e assenze per malattia del bambino di cui alla Legge n. 1204/1971

    In merito alla cumulabilità, prevista espressamente dal 4 comma dell'art. 33, fra i permessi orari e mensili di cui alla Legge 104/92 e le assenze dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore a tre anni di cui alla Legge 1204/71, art. 7, comma 2, cumulabilità che ha formato oggetto di chiarimento al paragrafo 2) della circ. 80 del 24.3.95, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni che tengono conto delle indicazioni contenute nella citata circ. n. 59/96 del Ministero del Lavoro.

    In presenza di più figli, tra i quali uno sia handicappato ed uno di età inferiore a 3 anni, non handicappato, la malattia comune di quest'ultimo potrà comportare, a scelta tra la madre ed il padre, la possibilità di beneficiare dell'astensione, (non retribuita ex Legge n. 1204/71, art. 7, comma 2), da parte del genitore che fruisce dei permessi (riposi orari o giorni) per il figlio handicappato oppure da parte del genitore che non ne fruisce.

    Se anche il figlio handicappato è di età inferiore a 3 anni ed affetto da malattia comune e per esso un genitore beneficia sia dei riposi orari (ex Legge n. 104/92) sia dell'assenza non retribuita (ex Legge 1204/71) per le restanti ore di lavoro (v. circ. n 80/95); la malattia dell'altro figlio non handicappato (minore di 3 anni) consente la scelta, da parte del genitore che non assiste l'handicappato, di una parallela astensione (non retribuita) dal lavoro, per la malattia di tale figlio.


    3 Madre lavoratrice dipendente pubblica e padre lavoratore dipendente assicurato all'Inps.
    Madre lavoratrice dipendente e padre lavoratore autonomo e viceversa.

    Il padre lavoratore dipendente, assicurato all'Inps per le prestazioni di maternità, può fruire dei giorni di permesso indennizzati dall'Inps anche quando la madre è lavoratrice dipendente pubblica - come tale non avente diritto alle prestazioni di maternità a carico dell'Inps (3) - a condizione, però, che, la stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in questione.

    Infatti, la madre dipendente pubblica, con la rinuncia al diritto ai permessi, di cui è anch'essa titolare pur non essendo indennizzata dall'Inps, trasferisce questo diritto (e non il diritto alla indennità) al padre lavoratore dipendente, cosicchè se quest'ultimo è in possesso dei requisiti prescritti, potrà fruire dell'indennizzo, da parte dell'Inps, per i riposi di cui trattasi.

    Si precisa, poi, che quanto previsto al paragrafo 4, 6 e 7 CPV. della circ. n. 80 del 24.3.95, a proposito del riconoscimento del diritto della lavoratrice dipendente a fruire dei benefici anche quando il padre è lavoratore autonomo e della non riconoscibilità di tale diritto al padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma (salvo il caso di grave infermità), si riferisce anche ai giorni di permesso di cui al comma 3, art. 33, della Legge n. 104/92.


    4 Frazionabilità dei permessi giornalieri

    A parziale modifica di quanto previsto al paragr. 1 della circ. n. 80/95, tenuto conto dell'orientamento recentemente assunto dal Ministero del Lavoro, si precisa che i giorni di permesso potranno essere fruiti (sempre nel limite massimo di 3 gg. al mese per ogni soggetto handicappato) anche frazionati in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.

    Cosicchè, se un lavoratore, con orario giornaliero di lavoro pari a 7 ore, comunque distribuite nella giornata, chiede 3 gg. di permesso mensile, lo stesso può fruire, nel mese, per se stesso, fino a 6 permessi di 3 ore e mezza ciascuno.


    5 Permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile:
    Cumulabilità dei permessi orari e giornalieri.

    In relazione a quanto previsto al paragr. 3 della circolare n. 80/95 (permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile), si precisa che il lavoratore handicappato in situazione di gravità che chiede, nello stesso mese, i permessi orari giornalieri ed i giorni di permesso, può usufruire, nell'ambito del mese, di un numero di ore di permesso pari alla differenza fra il totale delle ore di permesso spettanti nel mese (= giorni lavorativi nel mese x 2) ed il totale delle ore corrispondenti all'orario giornaliero delle giornate richieste (fino ad un massimo di tre nel mese).

    Esempio:

    Lavoratore con un orario giornaliero di lavoro di 8 ore.

    Giorni lavorativi nel mese = 22.
    Ore di permesso spettanti nel mese = 44.
    Giorni di permesso fruiti = 3 (per un totale di 24 ore).
    Il lavoratore può chiedere oltre ai 3 giorni, anche 20 ore di permesso, da fruire in ragione di 2 ore massime giornaliere.

    Tale requisito è stato espressamente indicato dal consiglio di Stato: la natura dell'handicap, pertanto, deve formare oggetto di valutazione da parte dei medici di sede al fine del riconoscimento del diritto a fruire di un numero di giorni superiore a tre.
    Anche tale condizione è espressamente prevista dal Consiglio di Stato.
    Lo stesso vale anche per le madri lavoratrici che, pur non essendo dipendenti da ente pubblico (es.: Enel, dipendenti ex Casse di Risparmio, ecc.) non sono soggette all'assicurazione per le prestazioni economiche di maternità gestita dall'Inps.



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    Roma, li 18.11.1996
    Prot. n. 156

    F.P. + P.E. Ai Coordinatori regionali INCA
    F.P. + P.E. Ai Direttori compr.li INCA
    F.P. + P.E. Al Dip.to Politiche sociali CGIL
    F.P. + P.E. Al Dip.to Politiche sociali SPI
    LORO SEDI

    Oggetto:
    circolare INPS n. 211/96 - art. 33, L. 104/92

    L' Istituto fornisce con questa circolare alcune nuove disposizioni sull'applicazione dell'art. 33 della legge 104/92 a seguito di quanto disposto dal Consiglio di Stato con parere n. 785 del 14.6.95, a cui si sono attenuti il Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio (circ. n.20/95) e il Ministero del Lavoro (circ. n.59/96 - v. circolare Inca n. 131 del 1.12.1995) per definire il loro orientamento su alcuni aspetti interpretativi della norma.

    Gli aspetti sono:


    1 Pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare

    Se nel nucleo familiare sono presenti più soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, si riconosce, al lavoratore che presta loro assistenza, il diritto a cumulare più permessi (nel limite massimo dei tre giorni al mese) per ogni familiare disabile.

    Naturalmente è indispensabile che l'interessato ne faccia esplicita richiesta, che sussistano particolari condizioni - titolarità di genitore o familiare convivente - e che si segua la prassi amministrativa indicata dalla circ. Inps n.80/95 - v. circolare CePa n. 18 del 16.5.95.

    Genitori

    Se il lavoratore chiede i permessi per figli disabili di età superiore a tre anni, dovrà presentare, ogni anno, tante domande (Mod. HAND/1 genitori) per quanti sono i figli.

    Se il richiedente è il padre, sempre nello stesso modulo deve comparire, nell'apposita casella, la rinuncia della madre ad usufruire dei permessi.

    Viene introdotta, peraltro, la innovativa possibilità che entrambi i genitori usufruiscano di permessi per assistere rispettivamente ognuno dei figli.

    Viene inoltre affermato dall'Inps che è possibile riconoscere il diritto al padre lavoratore, anche se la madre non è lavoratrice, quando questa non risulti in grado di assistere i figli.

    Si risolve quindi, in parte, una questione controversa sulla quale avevamo dato indicazioni (v. circolare Inca n. 131 del 1.12.95) di contenzioso.

    Nel caso cioè, in cui venisse negato il diritto ai permessi ad un padre lavoratore la cui moglie non lavoratrice fosse impossibilitata all'assistenza al figlio, abbiamo dato indicazioni di contenzioso facendo riferimento alla sentenza di Corte Costituzionale n. 1/87 che ha concesso il diritto all'astensione obbligatoria post-partum al padre, in caso di grave malattia della madre.

    Chi richiede i permessi deve comunque rilasciare una dichiarazione di responsabilità, con la prima domanda e con i rinnovi annuali, da cui risulti che:

    a
    non è in grado di fornire per la natura dall'handicap, assistenza ai figli handicappati usufruendo di soli 3 gg. di permesso.

    La valutazione della natura dell'handicap viene effettuata dalle strutture mediche dell'INPS sulla base della certificazione di handicap grave attestata dalla USL.
    L'Istituto, da noi interpellato a tale proposito, ha spiegato che le strutture mediche dell'INPS saranno chiamate a valutare se il tipo di patologia invalidante in capo al richiedente i nuovi permessi non gli permetta di assistere il/i figlioli handicappato/i con soli 3 gg. di permesso.
    Si tratta quindi di una valutazione basata sulla certificazione della USL; non è chiaro invece quali sono i criteri in base ai quali la valutazione della natura dell'handicap verrà effettuata.

    b
    nessun'altra persona familiare e non familiare, convivente o meno, può prestare assistenza all'altro handicappato.

    Questa nuova variabile è introdotta dall'INPS a seguito del parere del Consiglio di Stato ed è stata già ripresa, in apposite circolari, sia dal Ministero della Funzione Pubblica sia dal Ministero del Lavoro.
    In realtà, i due Ministeri hanno utilizzato un'espressione più generica, e cioè "quando altre persone possono prestare assistenza", mentre l'Istituto si spinge sino a specificare che tali altre persone possono essere "familiari o non familiari, conviventi o meno".
    Pertanto nella dichiarazione di responsabilità andrà specificato se, per esempio, essendo l'handicappato grave (per assistere il quale vengono chiesti i permessi mensili) titolare di indennità di accompagnamento erogata dalla Prefettura, esso utilizzi tale somma per pagare una persona che lo assiste, ecc.
    Questa interpretazione della norma da parte dell'Inps, condivisa dal Consiglio di Stato, dai Ministeri della Funzione Pubblica e da quello del Lavoro - che si esprimono però genericamente con la frase "quando altre persone possano prestare assistenza" - non ci sembra condivisibile.
    Non è chiaro come l'INPS possa effettuare un'indagine - che noi già definimmo illecita nella precedente circolare - non solo sui componenti del nucleo familiare, ma anche sugli altri familiari entro il 3º grado di parentela non appartenenti al nucleo, quindi non conviventi, della persona gravemente handicappata.
    Inoltre, ricordiamo che tale pregiudiziale al diritto ai permessi non sussiste in alcuna parte del testo di legge.
    L'INPS, interpellata a tale proposito, ha finora dato risposte vaghe.
    Riteniamo che, forzatamente, esso dovrà ritornare sull'argomento poichè numerosissime saranno le richieste di chiarimento provenienti anche dalle sue stesse sedi territoriali. Riconfermiamo, quindi, per questo punto della dichiarazione di responsabilità, le indicazioni proposte di concordare con la Consulenza legale l'avvio di alcune cause pilota.

    c
    nessun parente o affine convivente dell'altro handicappato beneficia, a sua volta, di permessi per l'assistenza a quest'ultimo.

    Questo punto della dichiarazione di responsabilità si limita a ricordare al richiedente i permessi mensili che essi non possono essere concessi a persone diverse che assistano, però, uno stesso familiare convivente con handicap in situazione di gravità.
    Il cumulo di permessi è possibile solo in presenza di più familiari disabili.

    d
    i figli, per i quali si chiedono i permessi, non svolgono attività lavorativa (e quindi non hanno diritto ai giorni di permesso in qualità di lavoratori portatori di handicap).

    Anche questa verifica si giustifica poichè se si tratta di lavoratore disabile che fruisce già dei permessi personalmente, non è prevista la possibilità che un'altra persona richieda i permessi per assisterlo.
    In capo, cioè, ad uno stesso lavoratore disabile può essere concesso un solo permesso mensile di 3 gg.

    Parenti

    Il coniuge, parente o affine, entro il 3 grado, della persona con handicap deve presentare domanda annuale su Mod. HAND/2 parenti, e la dichiarazione di responsabilità relativamente ai punti a) e d).

    Lavoratori handicappati

    Il lavoratore con handicap grave può cumulare i permessi previsti per la sua condizione (tre giorni mensili) con ulteriori giorni di permesso per assistere un familiare convivente (entro il terzo grado) gravemente handicappato.

    Anche in questo caso, oltre alla domanda per sè (Mod. HAND/3), per gli ulteriori permessi occorre presentare il mod HAND/1, se la richiesta viene inoltrata dal genitore, e il mod. HAND/2 se si tratta del coniuge o parente.
    Naturalmente è sempre necessario allegare la dichiarazione di responsabilità secondo i punti a), b), c) e d) di cui sopra.


    2 Cumulabilità tra permesso di cui alla legge 104/92 e assenze per malattia del bambino di cui alla legge 1204/71

    Nel caso in cui in una famiglia siano presenti un figlio handicappato ed uno non disabile e di età inferiore ai tre anni, l'Istituto ribadisce la possibilità, già affermata con circ. n. 80/95, di beneficiare sia dell'assenza dal lavoro senza retribuzione - art. 7 L. 1204/71 - sia dei permessi mensili di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della L. 104/92.
    Tale possibilità può essere richiesta o dalla madre o dal padre.

    Nell'ipotesi in cui entrambi i figli siano di età inferiore ai tre anni e ambedue affetti da malattia comune, un genitore potrà cumulare ai riposi orari previsti dalla legge 104/92 l'assenza non retribuita per le restanti ore di lavoro ex legge 1204/71, mentre l'altro genitore può parallelamente chiedere l'astensione non retribuita per la malattia del secondo figlio.

    Ricordiamo che le assenze dal lavoro per malattia del bambino non sono retribuite, ma prevedono l'accredito figurativo, mentre le due ore di permesso ai sensi della L. 104/92 sono retribuite.


    3 Madre lavoratrice dipendente pubblica e padre lavoratore, dipendente assicurato all'Inps.

    La madre lavoratrice dipendente pubblica (o dipendente Enel o ex Casse di Risparmio ecc.) - e come tale non avente diritto alle prestazioni di maternità a carico dell'Inps - contrariamente a quanto lo stesso istituto nella circ. 80/95 sosteneva, può trasferire il diritto a fruire dei giorni di permesso al padre lavoratore dipendente assicurato all'Inps per le prestazioni di maternità "a condizione, però, che la stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in questione."


    4 Madre lavoratrice dipendente e padre lavoratore autonomo e viceversa.

    Si conferma, anche per i permessi mensili di cui al comma 3, art. 33, il diritto della madre lavoratrice dipendente a fruire dei benefici anche se il padre svolge attività autonoma e, si conferma, viceversa la decadenza dallo stesso diritto per il padre lavoratore dipendente se la madre è una lavoratrice autonoma.

    L'Istituto chiarisce questa apparente contraddizione affermando che la lavoratrice autonoma non avendo per legge diritto all'astensione facoltativa per maternità e quindi alle agevolazioni previste dalla L. 104/92 non può trasmettere tale diritto al padre.

    Unica eccezione resta il caso in cui la madre lavoratrice autonoma sia gravemente inferma e quindi impossibilitata ad accudire alla prole.


    6 Frazionabilità dei permessi giornalieri

    Anche su questo argomento l'Inps, sollecitato dal Ministero del Lavoro e da numerosi quesiti pervenuti alla Direzione centrale, ha cambiato parere e, pertanto i tre giorni di permesso potranno essere frazionati in mezze giornate lavorative "prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero".


    6 Permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile:
    cumulabilità dei permessi orari e giornalieri.

    Come già precedentemente sostenuto anche dall'Inca (v. circolare Inca n. 131 del 1.12.95), l'Inps riconosce ora la possibilità in capo allo stesso lavoratore disabile di cumulare i permessi orari giornalieri e quelli mensili.

    Il calcolo va effettuato partendo dal "monte-ore" di permesso spettante nel mese (2 ore x 22 giorni lavorativi/mese) dal quale va tolto il numero di ore già fruito come permesso mensile.
    Le ore rimanenti possono essere chieste come permesso giornaliero (44 ore - 24 ore = 20 ore).

    Naturalmente, se il lavoratore ha un orario giornaliero pari o inferiore alle 6 ore, il permesso orario sarà di un'ora.


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    Roma, li 18.11.1996

    Prot. n. 155

    F.P. + P.E. Ai Coordinatori regionali Inca
    F.P. + P.E. Ai Direttori compr.li Inca
    F.P. + P.E. Al Dip.to Politiche sociali CGIL
    F.P. + P.E. Al Dip.to Politiche sociali SPI
    LORO SEDI

    Oggetto:
    Circ. Inps n. 192/96
    Prestazioni economiche di malattia:
    questioni varie.

    Con circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 l'Inps fornisce chiarimenti sull'indennità economica di malattia in alcune particolari situazioni.

    Trasferimento all'estero durante la malattia

    Viene ribadito nella circolare che all'assicurato, che si sposti durante la malattia in una località differente dal domicilio abituale, si riconosce il diritto all'indennità purchè lo stesso dia comunicazione all'Inps e al datore di lavoro, del nuovo recapito per poter consentire l'effettuazione dei controlli sanitari.

    In caso di trasferimento all'estero, anche se evidentemente l'attività di controllo risulta particolarmente difficile, il lavoratore deve chiedere alla Usl l'autorizzazione a spostarsi nell'ambito CEE "Articolo 22 regolamento CEE n. 1408/71 - v. circ. Ministero Sanità 12.12.89 n.33", (su mod. E112) per poi inviare copia di detta autorizzazione sia all'Inps che al datore di lavoro.
    È bene comunque che lo stesso lavoratore comunichi sempre il proprio recapito perchè l'inaccessibilità ai controlli "può giustificare la trattazione della fattispecie sotto il profilo della irreperibilità" ponendo a rischio l'indennità economica.

    Nel caso di trasferimenti in Paesi con i quali non sono in vigore convenzioni in materia, lo spostamento deve essere autorizzato dall'Inps o dalla Usl competente. Se l'autorizzazione viene effettuata dall'Inps, sarà il Medico dell'Istituto a valutare la necessità per il lavoratore a sottoporsi all'onere dei controlli, dopo aver esibito la relativa documentazione alle istituzioni sanitarie locali o a medici di fiducia dei Consolati o dell'Ambasciata.

    Giustificazione per assenza a visita di controllo durante i trattamenti della c.d. medicina alternativa

    Comprovata, comunque, dalla certificazione medica di malattia l'incapacità temporanea assoluta al lavoro l'assicurato può sottoporsi anche ai trattamenti delle cosiddette medicine alternative praticati da medici privati, se risultano collegati alla malattia in corso.
    Rimangono al lavoratore, anche in questa ipotesi, gli stessi obblighi del lavoratore ammalato che si rechi all'ambulatorio convenzionato con il S.S.N. per giustificare eventuali assenze ai controlli domiciliari: documentazione che la terapia non poteva essere effettuata in orario differente da quello prescelto e certificazione contestuale dell'effettiva esecuzione delle cure con la precisazione dell'orario.
    Inoltre è necessario anche acquisire la fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal medico privato.

    Ricoveri per donazione di organi

    In questi casi l'Inps prevede l'erogazione dell'indennità per tutto il periodo di degenza e di convalescenza, dietro la presentazione di certificazione rilasciata dalla struttura dove avviene l'intervento.

    Le stesse indicazioni valgono anche per il "prelievo di cellule seminali, midollari e periferiche a scopo infusionale", situazioni che precedono il trapianto e che comunque necessitano di alcuni giorni di ricovero e di relativa convalescenza.

    Differente appare, invece, l'ipotesi della donazione di sangue o di emoderivati per la quale non è prevista l'indennità, ma la retribuzione piena da parte del datore di lavoro per la giornata della donazione (v. circ. Inps n. 144 del 19 giugno 1990).

    Day Hospital

    L' indennità di malattia per assenze dal lavoro per effettuazione di prestazioni sanitarie in regime di day hospital viene riconosciuta da parte dell'Istituto quando sussistano due condizioni.

    La prima è il riconoscimento della sussistenza dello stato di effettiva incapacità lavorativa che equiparerebbe le prestazioni eseguite al day hospital, che sono in realtà prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriali, al ricovero ospedaliero.

    La seconda è che la prestazione richieda la permanenza nell'ambulatorio per l'intera giornata lavorativa, tenendo conto anche del tempo necessario per rientrare nel luogo di lavoro.

    Nel caso di una permanenza inferiore all'orario giornaliero lavorativo, dovrà essere accertata dal medico la mancanza della residua capacità lavorativa nella parte della giornata non dedicata alla terapia.

    L'indennità sarà erogata in misura intera, senza la riduzione prevista in caso di ricovero, per tutto il periodo di totale astensione dal lavoro come documentato dal certificato medico inviato nei termini di legge.

    Naturalmente se il trattamento non necessita di una cadenza giornaliera, le giornate di non effettuazione delle cure non danno diritto all'indennità economica senza un'adeguata certificazione. L'Inps, comunque, considera il periodo di prestazioni sanitarie eseguite in regime di Day Hospital come unico evento di malattia, agli effetti della carenza e della misura dell'indennità.



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    Edited by alfonso1953 - 30/7/2009, 07:49
     
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