Permessi lavorativi legge 104/92 comma 3 art. 3

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  1. alfonso1953
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    Circolare Inps 31 ottobre 1996 n. 211

    Oggetto:Legge 104/1992
    agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave.

    Sommario:

    In caso di pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare possono essere cumulati, nel mese, più permessi.
    In presenza di un figlio di età inferiore ai 3 anni (non handicappato) ammalato; e di uno handicappato, è ammessa la cumulabilità tra permessi di cui alla Legge n. 104/92 e assenze per malattia del bambino di cui alla Legge n. 1204/71.
    La madre lavoratrice dipendente, anche se non assicurata per le prestazioni economiche di maternità, può trasferire al

    padre il diritto ai permessi.
    I giorni di permesso possono essere frazionati in "mezze giornate".

    1 Pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare

    A seguito del parere n.785 emesso dal Consiglio di Stato il 14.6.95, sono state impartite disposizioni sia da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (circ n. 20/95, che si riferisce ovviamente ai pubblici dipendenti) sia da parte del Ministero del Lavoro (circ. n. 59/96), in merito ad alcuni aspetti interpretativi connessi all'applicazione dell'art. 33 della Legge 5.2.92, n. 104.

    In adesione ai suddetti orientamenti si forniscono, pertanto, le seguenti disposizioni, da applicare nei confronti dei lavoratori aventi diritto ai benefici dell'art. 33 della Legge n. 104 a carico dell'Inps.

    Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato.

    Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto handicappato.

    In merito ai presupposti (qualità di familiare, requisiti di convivenza, ecc.) ed alle modalità per usufruire delle agevolazioni di cui alla presente circolare si rinvia alle istruzioni contenute nella circ. n. 80 del 24.3.95.

    A Genitori

    Se il richiedente è uno dei genitori dovranno essere presentate tante domande (mod. hand/1 genitori) quanti sono i figli per i quali a lavoratrice madre o il lavoratore padre chiedono i permessi mensili.

    Ovviamente, se il richiedente è il padre, nell'apposito riquadro del modulo dovrà risultare la rinuncia della madre, lavoratrice dipendente, ai permessi relativi.

    Come le domande di permessi riguardanti un solo figlio, anche quelle per ogni ulteriore figlio devono essere rinnovate annualmente, allo scadere dei dodici mesi di validità.

    Ciò che precede si riferisce alla richiesta da parte di uno stesso genitore, di giorni di permesso, superiori a tre nel mese, per figli handicappati che hanno più di tre anni di età.

    Peraltro, è possibile riconoscere, qualora richiesto, i giorni di permesso (massimo 3) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, per consentire a ciascun genitore di assistere, rispettivamente, ognuno dei figli.

    È anche possibile riconoscere fino a 3 giorni di permesso al padre lavoratore quando la madre, non lavoratrice, non è in grado di assistere entrambi i figli.

    Il richiedente deve rilasciare non solo all'atto della prima domanda, ma anche in occasione dei rinnovi annuali una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che:

    Non è in grado di fornire, per la natura dell'handicap (1), assistenza ai figli handicappati usufruendo di soli 3 gg. di permesso;
    nessun'altra persona familiare e non familiare, convivente o meno, può prestare assistenza all'altro handicappato (2);
    nessun parente o affine convivente dell'altro handicappato beneficia, a sua volta, di permessi per l'assistenza a quest'ultimo;
    i figli per i quali si chiedono i permessi non svolgono attività lavorativa (e quindi non hanno diritto ai giorni di permesso in qualità di lavoratori portatori di handicap).
    B Parenti

    Se il permesso ulteriore è richiesto dal coniuge, da un parente o da un affine (entro il 3 grado), convivente con l'handicappato, il richiedente dovrà presentare, ovviamente, la domanda sul mod. hand/2 parenti.

    Anche il coniuge, i parenti o gli affini dell'handicappato devono rilasciare la dichiarazione di responsabilità analogamente a quanto previsto ai punti A) e D) della lett. A) (le dichiarazioni dei punti B) e C) sono già presenti nell'attuale mod. hand 2/parenti).

    C Lavoratori handicappati

    Al lavoratore portatore di handicap, in situazione di gravità, che fruisca dei permessi previsti per tale sua condizione e che sia, contemporaneamente, familiare convivente di persona handicappata grave, possono essere riconosciuti, dietro sua richiesta, oltre ai giorni di permesso mensile per se stesso, ulteriori giorni di permesso per assistere il familiare (figlio, coniuge ovvero parente o affine entro il 3 grado).

    In tale ipotesi vale quanto precisato alla lett. A) sia in merito al numero di domande da inoltrare, (su mod. hand/1 se trattasi di genitore o su mod. hand/2 se trattasi di coniuge o parente o affine dell'handicappato) sia in merito alla dichiarazione di responsabilità da rilasciare.

    Tale lavoratore, inoltre, dovrà dichiarare espressamente che per assistere il familiare handicappato ha una effettiva necessità, in relazione alla natura dell'handicap,del familiare, di fruire di un numero di giorni superiore ai 3, di cui già beneficia in quanto egli stesso portatore di handicap.


    2 Cumulabilità tra permessi di cui alla Legge n. 104/1992 e assenze per malattia del bambino di cui alla Legge n. 1204/1971

    In merito alla cumulabilità, prevista espressamente dal 4 comma dell'art. 33, fra i permessi orari e mensili di cui alla Legge 104/92 e le assenze dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore a tre anni di cui alla Legge 1204/71, art. 7, comma 2, cumulabilità che ha formato oggetto di chiarimento al paragrafo 2) della circ. 80 del 24.3.95, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni che tengono conto delle indicazioni contenute nella citata circ. n. 59/96 del Ministero del Lavoro.

    In presenza di più figli, tra i quali uno sia handicappato ed uno di età inferiore a 3 anni, non handicappato, la malattia comune di quest'ultimo potrà comportare, a scelta tra la madre ed il padre, la possibilità di beneficiare dell'astensione, (non retribuita ex Legge n. 1204/71, art. 7, comma 2), da parte del genitore che fruisce dei permessi (riposi orari o giorni) per il figlio handicappato oppure da parte del genitore che non ne fruisce.

    Se anche il figlio handicappato è di età inferiore a 3 anni ed affetto da malattia comune e per esso un genitore beneficia sia dei riposi orari (ex Legge n. 104/92) sia dell'assenza non retribuita (ex Legge 1204/71) per le restanti ore di lavoro (v. circ. n 80/95); la malattia dell'altro figlio non handicappato (minore di 3 anni) consente la scelta, da parte del genitore che non assiste l'handicappato, di una parallela astensione (non retribuita) dal lavoro, per la malattia di tale figlio.


    3 Madre lavoratrice dipendente pubblica e padre lavoratore dipendente assicurato all'Inps.
    Madre lavoratrice dipendente e padre lavoratore autonomo e viceversa.

    Il padre lavoratore dipendente, assicurato all'Inps per le prestazioni di maternità, può fruire dei giorni di permesso indennizzati dall'Inps anche quando la madre è lavoratrice dipendente pubblica - come tale non avente diritto alle prestazioni di maternità a carico dell'Inps (3) - a condizione, però, che, la stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in questione.

    Infatti, la madre dipendente pubblica, con la rinuncia al diritto ai permessi, di cui è anch'essa titolare pur non essendo indennizzata dall'Inps, trasferisce questo diritto (e non il diritto alla indennità) al padre lavoratore dipendente, cosicchè se quest'ultimo è in possesso dei requisiti prescritti, potrà fruire dell'indennizzo, da parte dell'Inps, per i riposi di cui trattasi.

    Si precisa, poi, che quanto previsto al paragrafo 4, 6 e 7 CPV. della circ. n. 80 del 24.3.95, a proposito del riconoscimento del diritto della lavoratrice dipendente a fruire dei benefici anche quando il padre è lavoratore autonomo e della non riconoscibilità di tale diritto al padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma (salvo il caso di grave infermità), si riferisce anche ai giorni di permesso di cui al comma 3, art. 33, della Legge n. 104/92.


    4 Frazionabilità dei permessi giornalieri

    A parziale modifica di quanto previsto al paragr. 1 della circ. n. 80/95, tenuto conto dell'orientamento recentemente assunto dal Ministero del Lavoro, si precisa che i giorni di permesso potranno essere fruiti (sempre nel limite massimo di 3 gg. al mese per ogni soggetto handicappato) anche frazionati in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.

    Cosicchè, se un lavoratore, con orario giornaliero di lavoro pari a 7 ore, comunque distribuite nella giornata, chiede 3 gg. di permesso mensile, lo stesso può fruire, nel mese, per se stesso, fino a 6 permessi di 3 ore e mezza ciascuno.


    5 Permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile:
    Cumulabilità dei permessi orari e giornalieri.

    In relazione a quanto previsto al paragr. 3 della circolare n. 80/95 (permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile), si precisa che il lavoratore handicappato in situazione di gravità che chiede, nello stesso mese, i permessi orari giornalieri ed i giorni di permesso, può usufruire, nell'ambito del mese, di un numero di ore di permesso pari alla differenza fra il totale delle ore di permesso spettanti nel mese (= giorni lavorativi nel mese x 2) ed il totale delle ore corrispondenti all'orario giornaliero delle giornate richieste (fino ad un massimo di tre nel mese).

    Esempio:

    Lavoratore con un orario giornaliero di lavoro di 8 ore.

    Giorni lavorativi nel mese = 22.
    Ore di permesso spettanti nel mese = 44.
    Giorni di permesso fruiti = 3 (per un totale di 24 ore).
    Il lavoratore può chiedere oltre ai 3 giorni, anche 20 ore di permesso, da fruire in ragione di 2 ore massime giornaliere.

    Tale requisito è stato espressamente indicato dal consiglio di Stato: la natura dell'handicap, pertanto, deve formare oggetto di valutazione da parte dei medici di sede al fine del riconoscimento del diritto a fruire di un numero di giorni superiore a tre.
    Anche tale condizione è espressamente prevista dal Consiglio di Stato.
    Lo stesso vale anche per le madri lavoratrici che, pur non essendo dipendenti da ente pubblico (es.: Enel, dipendenti ex Casse di Risparmio, ecc.) non sono soggette all'assicurazione per le prestazioni economiche di maternità gestita dall'Inps.



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    Roma, li 18.11.1996
    Prot. n. 156

    F.P. + P.E. Ai Coordinatori regionali INCA
    F.P. + P.E. Ai Direttori compr.li INCA
    F.P. + P.E. Al Dip.to Politiche sociali CGIL
    F.P. + P.E. Al Dip.to Politiche sociali SPI
    LORO SEDI

    Oggetto:
    circolare INPS n. 211/96 - art. 33, L. 104/92

    L' Istituto fornisce con questa circolare alcune nuove disposizioni sull'applicazione dell'art. 33 della legge 104/92 a seguito di quanto disposto dal Consiglio di Stato con parere n. 785 del 14.6.95, a cui si sono attenuti il Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio (circ. n.20/95) e il Ministero del Lavoro (circ. n.59/96 - v. circolare Inca n. 131 del 1.12.1995) per definire il loro orientamento su alcuni aspetti interpretativi della norma.

    Gli aspetti sono:


    1 Pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare

    Se nel nucleo familiare sono presenti più soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, si riconosce, al lavoratore che presta loro assistenza, il diritto a cumulare più permessi (nel limite massimo dei tre giorni al mese) per ogni familiare disabile.

    Naturalmente è indispensabile che l'interessato ne faccia esplicita richiesta, che sussistano particolari condizioni - titolarità di genitore o familiare convivente - e che si segua la prassi amministrativa indicata dalla circ. Inps n.80/95 - v. circolare CePa n. 18 del 16.5.95.

    Genitori

    Se il lavoratore chiede i permessi per figli disabili di età superiore a tre anni, dovrà presentare, ogni anno, tante domande (Mod. HAND/1 genitori) per quanti sono i figli.

    Se il richiedente è il padre, sempre nello stesso modulo deve comparire, nell'apposita casella, la rinuncia della madre ad usufruire dei permessi.

    Viene introdotta, peraltro, la innovativa possibilità che entrambi i genitori usufruiscano di permessi per assistere rispettivamente ognuno dei figli.

    Viene inoltre affermato dall'Inps che è possibile riconoscere il diritto al padre lavoratore, anche se la madre non è lavoratrice, quando questa non risulti in grado di assistere i figli.

    Si risolve quindi, in parte, una questione controversa sulla quale avevamo dato indicazioni (v. circolare Inca n. 131 del 1.12.95) di contenzioso.

    Nel caso cioè, in cui venisse negato il diritto ai permessi ad un padre lavoratore la cui moglie non lavoratrice fosse impossibilitata all'assistenza al figlio, abbiamo dato indicazioni di contenzioso facendo riferimento alla sentenza di Corte Costituzionale n. 1/87 che ha concesso il diritto all'astensione obbligatoria post-partum al padre, in caso di grave malattia della madre.

    Chi richiede i permessi deve comunque rilasciare una dichiarazione di responsabilità, con la prima domanda e con i rinnovi annuali, da cui risulti che:

    a
    non è in grado di fornire per la natura dall'handicap, assistenza ai figli handicappati usufruendo di soli 3 gg. di permesso.

    La valutazione della natura dell'handicap viene effettuata dalle strutture mediche dell'INPS sulla base della certificazione di handicap grave attestata dalla USL.
    L'Istituto, da noi interpellato a tale proposito, ha spiegato che le strutture mediche dell'INPS saranno chiamate a valutare se il tipo di patologia invalidante in capo al richiedente i nuovi permessi non gli permetta di assistere il/i figlioli handicappato/i con soli 3 gg. di permesso.
    Si tratta quindi di una valutazione basata sulla certificazione della USL; non è chiaro invece quali sono i criteri in base ai quali la valutazione della natura dell'handicap verrà effettuata.

    b
    nessun'altra persona familiare e non familiare, convivente o meno, può prestare assistenza all'altro handicappato.

    Questa nuova variabile è introdotta dall'INPS a seguito del parere del Consiglio di Stato ed è stata già ripresa, in apposite circolari, sia dal Ministero della Funzione Pubblica sia dal Ministero del Lavoro.
    In realtà, i due Ministeri hanno utilizzato un'espressione più generica, e cioè "quando altre persone possono prestare assistenza", mentre l'Istituto si spinge sino a specificare che tali altre persone possono essere "familiari o non familiari, conviventi o meno".
    Pertanto nella dichiarazione di responsabilità andrà specificato se, per esempio, essendo l'handicappato grave (per assistere il quale vengono chiesti i permessi mensili) titolare di indennità di accompagnamento erogata dalla Prefettura, esso utilizzi tale somma per pagare una persona che lo assiste, ecc.
    Questa interpretazione della norma da parte dell'Inps, condivisa dal Consiglio di Stato, dai Ministeri della Funzione Pubblica e da quello del Lavoro - che si esprimono però genericamente con la frase "quando altre persone possano prestare assistenza" - non ci sembra condivisibile.
    Non è chiaro come l'INPS possa effettuare un'indagine - che noi già definimmo illecita nella precedente circolare - non solo sui componenti del nucleo familiare, ma anche sugli altri familiari entro il 3º grado di parentela non appartenenti al nucleo, quindi non conviventi, della persona gravemente handicappata.
    Inoltre, ricordiamo che tale pregiudiziale al diritto ai permessi non sussiste in alcuna parte del testo di legge.
    L'INPS, interpellata a tale proposito, ha finora dato risposte vaghe.
    Riteniamo che, forzatamente, esso dovrà ritornare sull'argomento poichè numerosissime saranno le richieste di chiarimento provenienti anche dalle sue stesse sedi territoriali. Riconfermiamo, quindi, per questo punto della dichiarazione di responsabilità, le indicazioni proposte di concordare con la Consulenza legale l'avvio di alcune cause pilota.

    c
    nessun parente o affine convivente dell'altro handicappato beneficia, a sua volta, di permessi per l'assistenza a quest'ultimo.

    Questo punto della dichiarazione di responsabilità si limita a ricordare al richiedente i permessi mensili che essi non possono essere concessi a persone diverse che assistano, però, uno stesso familiare convivente con handicap in situazione di gravità.
    Il cumulo di permessi è possibile solo in presenza di più familiari disabili.

    d
    i figli, per i quali si chiedono i permessi, non svolgono attività lavorativa (e quindi non hanno diritto ai giorni di permesso in qualità di lavoratori portatori di handicap).

    Anche questa verifica si giustifica poichè se si tratta di lavoratore disabile che fruisce già dei permessi personalmente, non è prevista la possibilità che un'altra persona richieda i permessi per assisterlo.
    In capo, cioè, ad uno stesso lavoratore disabile può essere concesso un solo permesso mensile di 3 gg.

    Parenti

    Il coniuge, parente o affine, entro il 3 grado, della persona con handicap deve presentare domanda annuale su Mod. HAND/2 parenti, e la dichiarazione di responsabilità relativamente ai punti a) e d).

    Lavoratori handicappati

    Il lavoratore con handicap grave può cumulare i permessi previsti per la sua condizione (tre giorni mensili) con ulteriori giorni di permesso per assistere un familiare convivente (entro il terzo grado) gravemente handicappato.

    Anche in questo caso, oltre alla domanda per sè (Mod. HAND/3), per gli ulteriori permessi occorre presentare il mod HAND/1, se la richiesta viene inoltrata dal genitore, e il mod. HAND/2 se si tratta del coniuge o parente.
    Naturalmente è sempre necessario allegare la dichiarazione di responsabilità secondo i punti a), b), c) e d) di cui sopra.


    2 Cumulabilità tra permesso di cui alla legge 104/92 e assenze per malattia del bambino di cui alla legge 1204/71

    Nel caso in cui in una famiglia siano presenti un figlio handicappato ed uno non disabile e di età inferiore ai tre anni, l'Istituto ribadisce la possibilità, già affermata con circ. n. 80/95, di beneficiare sia dell'assenza dal lavoro senza retribuzione - art. 7 L. 1204/71 - sia dei permessi mensili di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della L. 104/92.
    Tale possibilità può essere richiesta o dalla madre o dal padre.

    Nell'ipotesi in cui entrambi i figli siano di età inferiore ai tre anni e ambedue affetti da malattia comune, un genitore potrà cumulare ai riposi orari previsti dalla legge 104/92 l'assenza non retribuita per le restanti ore di lavoro ex legge 1204/71, mentre l'altro genitore può parallelamente chiedere l'astensione non retribuita per la malattia del secondo figlio.

    Ricordiamo che le assenze dal lavoro per malattia del bambino non sono retribuite, ma prevedono l'accredito figurativo, mentre le due ore di permesso ai sensi della L. 104/92 sono retribuite.


    3 Madre lavoratrice dipendente pubblica e padre lavoratore, dipendente assicurato all'Inps.

    La madre lavoratrice dipendente pubblica (o dipendente Enel o ex Casse di Risparmio ecc.) - e come tale non avente diritto alle prestazioni di maternità a carico dell'Inps - contrariamente a quanto lo stesso istituto nella circ. 80/95 sosteneva, può trasferire il diritto a fruire dei giorni di permesso al padre lavoratore dipendente assicurato all'Inps per le prestazioni di maternità "a condizione, però, che la stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in questione."


    4 Madre lavoratrice dipendente e padre lavoratore autonomo e viceversa.

    Si conferma, anche per i permessi mensili di cui al comma 3, art. 33, il diritto della madre lavoratrice dipendente a fruire dei benefici anche se il padre svolge attività autonoma e, si conferma, viceversa la decadenza dallo stesso diritto per il padre lavoratore dipendente se la madre è una lavoratrice autonoma.

    L'Istituto chiarisce questa apparente contraddizione affermando che la lavoratrice autonoma non avendo per legge diritto all'astensione facoltativa per maternità e quindi alle agevolazioni previste dalla L. 104/92 non può trasmettere tale diritto al padre.

    Unica eccezione resta il caso in cui la madre lavoratrice autonoma sia gravemente inferma e quindi impossibilitata ad accudire alla prole.


    6 Frazionabilità dei permessi giornalieri

    Anche su questo argomento l'Inps, sollecitato dal Ministero del Lavoro e da numerosi quesiti pervenuti alla Direzione centrale, ha cambiato parere e, pertanto i tre giorni di permesso potranno essere frazionati in mezze giornate lavorative "prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero".


    6 Permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile:
    cumulabilità dei permessi orari e giornalieri.

    Come già precedentemente sostenuto anche dall'Inca (v. circolare Inca n. 131 del 1.12.95), l'Inps riconosce ora la possibilità in capo allo stesso lavoratore disabile di cumulare i permessi orari giornalieri e quelli mensili.

    Il calcolo va effettuato partendo dal "monte-ore" di permesso spettante nel mese (2 ore x 22 giorni lavorativi/mese) dal quale va tolto il numero di ore già fruito come permesso mensile.
    Le ore rimanenti possono essere chieste come permesso giornaliero (44 ore - 24 ore = 20 ore).

    Naturalmente, se il lavoratore ha un orario giornaliero pari o inferiore alle 6 ore, il permesso orario sarà di un'ora.


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    Roma, li 18.11.1996

    Prot. n. 155

    F.P. + P.E. Ai Coordinatori regionali Inca
    F.P. + P.E. Ai Direttori compr.li Inca
    F.P. + P.E. Al Dip.to Politiche sociali CGIL
    F.P. + P.E. Al Dip.to Politiche sociali SPI
    LORO SEDI

    Oggetto:
    Circ. Inps n. 192/96
    Prestazioni economiche di malattia:
    questioni varie.

    Con circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 l'Inps fornisce chiarimenti sull'indennità economica di malattia in alcune particolari situazioni.

    Trasferimento all'estero durante la malattia

    Viene ribadito nella circolare che all'assicurato, che si sposti durante la malattia in una località differente dal domicilio abituale, si riconosce il diritto all'indennità purchè lo stesso dia comunicazione all'Inps e al datore di lavoro, del nuovo recapito per poter consentire l'effettuazione dei controlli sanitari.

    In caso di trasferimento all'estero, anche se evidentemente l'attività di controllo risulta particolarmente difficile, il lavoratore deve chiedere alla Usl l'autorizzazione a spostarsi nell'ambito CEE "Articolo 22 regolamento CEE n. 1408/71 - v. circ. Ministero Sanità 12.12.89 n.33", (su mod. E112) per poi inviare copia di detta autorizzazione sia all'Inps che al datore di lavoro.
    È bene comunque che lo stesso lavoratore comunichi sempre il proprio recapito perchè l'inaccessibilità ai controlli "può giustificare la trattazione della fattispecie sotto il profilo della irreperibilità" ponendo a rischio l'indennità economica.

    Nel caso di trasferimenti in Paesi con i quali non sono in vigore convenzioni in materia, lo spostamento deve essere autorizzato dall'Inps o dalla Usl competente. Se l'autorizzazione viene effettuata dall'Inps, sarà il Medico dell'Istituto a valutare la necessità per il lavoratore a sottoporsi all'onere dei controlli, dopo aver esibito la relativa documentazione alle istituzioni sanitarie locali o a medici di fiducia dei Consolati o dell'Ambasciata.

    Giustificazione per assenza a visita di controllo durante i trattamenti della c.d. medicina alternativa

    Comprovata, comunque, dalla certificazione medica di malattia l'incapacità temporanea assoluta al lavoro l'assicurato può sottoporsi anche ai trattamenti delle cosiddette medicine alternative praticati da medici privati, se risultano collegati alla malattia in corso.
    Rimangono al lavoratore, anche in questa ipotesi, gli stessi obblighi del lavoratore ammalato che si rechi all'ambulatorio convenzionato con il S.S.N. per giustificare eventuali assenze ai controlli domiciliari: documentazione che la terapia non poteva essere effettuata in orario differente da quello prescelto e certificazione contestuale dell'effettiva esecuzione delle cure con la precisazione dell'orario.
    Inoltre è necessario anche acquisire la fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal medico privato.

    Ricoveri per donazione di organi

    In questi casi l'Inps prevede l'erogazione dell'indennità per tutto il periodo di degenza e di convalescenza, dietro la presentazione di certificazione rilasciata dalla struttura dove avviene l'intervento.

    Le stesse indicazioni valgono anche per il "prelievo di cellule seminali, midollari e periferiche a scopo infusionale", situazioni che precedono il trapianto e che comunque necessitano di alcuni giorni di ricovero e di relativa convalescenza.

    Differente appare, invece, l'ipotesi della donazione di sangue o di emoderivati per la quale non è prevista l'indennità, ma la retribuzione piena da parte del datore di lavoro per la giornata della donazione (v. circ. Inps n. 144 del 19 giugno 1990).

    Day Hospital

    L' indennità di malattia per assenze dal lavoro per effettuazione di prestazioni sanitarie in regime di day hospital viene riconosciuta da parte dell'Istituto quando sussistano due condizioni.

    La prima è il riconoscimento della sussistenza dello stato di effettiva incapacità lavorativa che equiparerebbe le prestazioni eseguite al day hospital, che sono in realtà prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriali, al ricovero ospedaliero.

    La seconda è che la prestazione richieda la permanenza nell'ambulatorio per l'intera giornata lavorativa, tenendo conto anche del tempo necessario per rientrare nel luogo di lavoro.

    Nel caso di una permanenza inferiore all'orario giornaliero lavorativo, dovrà essere accertata dal medico la mancanza della residua capacità lavorativa nella parte della giornata non dedicata alla terapia.

    L'indennità sarà erogata in misura intera, senza la riduzione prevista in caso di ricovero, per tutto il periodo di totale astensione dal lavoro come documentato dal certificato medico inviato nei termini di legge.

    Naturalmente se il trattamento non necessita di una cadenza giornaliera, le giornate di non effettuazione delle cure non danno diritto all'indennità economica senza un'adeguata certificazione. L'Inps, comunque, considera il periodo di prestazioni sanitarie eseguite in regime di Day Hospital come unico evento di malattia, agli effetti della carenza e della misura dell'indennità.



    fonte
    clicca qua



    Edited by alfonso1953 - 30/7/2009, 07:49
     
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