Disabili: integrazione dalla A alla Z

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  1. alfonso1953
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    Disabili integrazione dalla A alla Z Riconoscimento invalidità INVALIDITA’ e HANDICAP Legge 118/71 - art.2 E’ invalido civile chi è affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali… o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.. D.L. 509/88 art.1: le minorazioni congenite e acquisite comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente Legge 104/92 - art.3 comma 1: E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. comma 2: La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. comma 3: Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. DEFICIT SENSORIALILEGGE 381/1970 E LEGGE 138/2001 DEFICIT VISIVI. La legge definisce. CIECHI TOTALI coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi, oppure nell’occhio migliore coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3% (ai sensi della L.138/2001 – art 2) CIECHI PARZIALI coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10% (ai sensi della L.138/2001 – art 3) IPOVEDENTI GRAVI coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30% (ai sensi della L.138/2001 – art 4) IPOVEDENTI MEDIO-GRAVI coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50% (ai sensi della L.138/2001 – art 5) IPOVEDENTI LIEVI coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60% (ai sensi della L.138/2001 – art 5) DEFICIT UDITIVI sordomuto è il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità -congenita o acquisita durante l’età evolutiva- che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica (L. 381/1970 – art. 1). LE CERTIFICAZIONI Per godere delle “prestazioni stabilite in suo favore” dalla normativa vigente, il disabile o il suo legale rappresentante deve chiedere le seguenti certificazioni e attestazioni ASL: CERTIFICATO DI INVALIDITA’ ai sensi della L. 118/71 e succ. modificazioni (che verrà utilizzato per ottenere l’esenzione del ticket, benefici economici, diritto al lavoro, fornitura di ausili e protesi con contributo del SSN). ATTESTAZIONE DI PERSONA HANDICAPPATA ai sensi della L.104/92 (per l’applicazione dell’IVA al 4% sull’acquisto di protesi, sussidi tecnici e informatici, la detrazione di imposta del 19% sugli acquisti sopraccitati, esenzione dal bollo auto, i permessi di lavoro). LA DOMANDA DI INVALIDITÀ E ATTESTAZIONE DI HANDICAP Per ottenere entrambi i documenti, richiedere alla propria ASL (Ufficio Invalidi del Servizio di Medicina Legale) il modello (diverso a seconda che la persona sia maggiorenne, o minorenne) da completare e presentare, per essere chiamato alla vista di accertamento necessaria ad ottenere sia il certificato di invalidità sia l’attestazione di persona handicappata. Sul modulo sono elencate 4 voci: Invalido civile L.118/71 e L.18/80 minorato psichico  SI  NO–L.295/90
    Cieco civile L.382/70 - Sordomuto L.381/70 - persona handicappata L.104/92 - persona disabile L.68/99. E’ possibile barrare contemporaneamente più voci (per es. i sordo-ciechi), oppure invalido civile e persona handicappata (quest’ultimo da barrare sempre); la casella persona disabile riguarda i maggiorenni in cerca di occupazione o gli occupati che per sopravvenuta disabilità passano dal collocamento normale al collocamento L.68. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA Non ci sono limiti d’età né di tempo. I minori, già in possesso di riconoscimento, al compimento del 18mo anno devono passare una visita di “revisione”. Occorre quindi presentare domanda presso la ASL di zona all'ufficio Invalidi Civili. Alcune ASL accettano l'istanza solo quando la persona ha già compiuto la maggiore età. Si consiglia, per la revisione, di procedere con la richiesta un mese prima del compimento dei 18 anni, in questo modo infatti non si perderebbe alcuna mensilità, dal momento che le provvidenze economiche vengono erogate dal mese successivo a quello della domanda. Occorre presentare il certificato di invalidità di cui si è in possesso oltre ad eventuale altra certificazione prodotta successivamente al precedente accertamento. DOCUMENTAZIONE il modulo completato con la possibilità di barrare 2 o più voci: persona handicappata e alternativamente invalido civile o cieco civile, o, nel caso dei sordo-ciechi, cieco civile e sordomuto (vedi nota) allegare la certificazione clinica attestante la patologia ed ogni altra informazione utile riguardante le difficoltà nella vita quotidiana, il lavoro, lo studio; sul modulo barrare la casella di riferimento (riconoscimento se è la prima richiesta oppure aggravamento). barrare anche la casella persona handicappata ai sensi della L.104/92 barrare la casella persona disabile, se adulto inoccupato Nota: Tutti i disabili della vista – subvedenti e non vedenti, sia quelli già in possesso di certificato di invalidità, sia coloro che richiedono la certificazione per la prima volta, devono verificare che sul verbale di invalidità venga barrata una delle seguenti diciture: Invalido civile (persona con residuo superiore a 1/20) Cieco assoluto (cieco totale) Cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% (cieco parziale) Nel gruppo” invalidi civili” sono compresi i cosiddetti “decimisti” cioè coloro che hanno un residuo visivo compreso tra 1/20 e 1/10 ed un residuo periferico binoculare tra il 10% e il 30%. E’ importante che il residuo visivo di 1/10 venga segnalato espressamente dalla Commissione sul verbale di invalidità. L’ACCERTAMENTO SANITARIO La Commissione ha l’obbligo di fissare la data della visita di accertamento sanitario entro i tre mesi dalla domanda. Qualora non sia possibile presentarsi alla visita il giorno stabilito è possibile fissare un nuovo appuntamento (questa possibilità viene data una sola volta). In mancanza, il soggetto interessato o il suo legale rappresentante può inoltrare un ricorso all’ assessorato alla Sanità della sua regione perché la ASL provveda entro e non oltre i 180 giorni a fissare il giorno della visita. In caso di impossibilità a spostarsi si ha diritto a chiedere, al momento della convocazione, la visita domiciliare previa opportuna documentazione. La visita della Commissione Medica (definita Commissione Medica di prima istanza) per l’accertamento sanitario: Portare tutta la documentazione in fotocopia E’ possibile farsi accompagnare dal medico di fiducia (che non ha diritto di voto) E’ presente un medico oculista nel caso di domanda per cecità civile; nessuno specialista se è stata presentata domanda di invalidità civile. IL VERBALE DELLA VISITA Espletato l’accertamento dell’invalidità, la Commissioni Medica trasmette il verbale di visita alla Commissione Medica di verifica per l’invalidità civile. Se quest’ultima non richiede ulteriori accertamenti l’ASL trasmette il verbale originale di visita, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto interessato o al suo rappresentante legale; copia autentica del verbale all’organo competente designato dalla Regione a Milano il Comune, ufficio degli invalidi civili, in Provincia i dipartimenti ASSI delle ASL); se la percentuale di invalidità accertata dà diritto a benefici economici il provvedimento di concessione viene trasmesso all’ente erogatore, la sede INPS territorialmente competente. (vedi indennità) L’interessato dovrà produrre un’ulteriore autocertificazione riguardante la frequenza a scuola per i minori che hanno diritto all’indennità di frequenza, un certificato di disoccupazione per i maggiorenni, un’autocertificazione sulla propria situazione reddituale. Nel caso di concessione di benefici economici verrà richiesto di specificare presso quale ufficio postale o banca si desidera accreditare il beneficio. Decorrenza: I benefici economici decorrono dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda all’ASL, oppure dalla data indicata dalla commissione sul verbale (comma 1, art.5, DPR n.698, 21/9/94.) L'ente erogatore è tenuto a corrispondere, sulle prestazioni dovute gli interessi legali secondo le norme previste dal Codice Civile (comma 2, art.5. DPR n.698,del 21/9/94). IL VERBALE DI INVALIDITÀ A seconda delle voci barrate nel verbale il richiedente è riconosciuto 01 non invalido, 02 invalido con riduzione capacità lavorativa superiore a 1/3, 03 invalido con riduzione capacità lavorativa superiore a 2/3 assegno mensile, 04 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% (L.118/71). Capacità lavorativa residua Pensione di inabilità 05 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/80 e L.508/88). Capacità lavorativa residua. Indennità di accompagnamento 06 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa1 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e L.508/88). Capacità lavorativa residua… Indennità di accompagnamento oltre a pensione di inabilità. 07 minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.289/90) .Indennità di frequenza - 07 minore ipoacusico. Indennità di frequenza - 08 cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L.382/70 e 508/88) OD… OS… Indennità speciale ventesimisti - 09 cieco assoluto (L.382/70 e 508/88) Indennità di accompagnamento - 10 SORDOMUTO (L.381/70 e 508/88) Indennità di comunicazione - 11 Non collocabile al lavoro - 12 L’inserimento al lavoro deve realizzarsi lontano da macchine semoventi, carichi pendenti, pericoli di precipitazione. Si tenga presente inoltre che del riconoscimento di invalidità dante diritto a benefici economici possono beneficiare anche gli eredi legittimi, in caso di decesso dopo la avvenuta presentazione della domanda, previo presentazione di specifica istante. LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ Non è indicata sul verbale in caso di minori sotto i 15 anni
    ciechi assoluti, ciechi con residuo visivo, sordomuti. Nota: Il riconoscimento di cieco civile (residuo visivo NON superiore a 1/20) non è espresso in percentuale, ma in decimi di acuità visiva. I disabili visivi con residuo superiore a 1/20, pur non rientrando nella categoria dei ciechi con residuo visivo, sono considerati invalidi civili -ipovedenti gravi: nel verbale deve essere indicato dalla commissione l’entità del residuo visivo che se non superiore ad 1/10 dà diritto a: a) fornitura degli ausili contenuti nel Nomenclatore tariffario, b) detraibilità fiscale del 19% per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici c) agevolazioni per il settore auto. AGGRAVAMENTO L’Istanza di aggravamento si presenta alla propria ASL (Ufficio Invalidi del Servizio di Medicina Legale) barrando la voce aggravamento sul modello per il riconoscimento di invalidità Allegare: idonea documentazione medico-sanitaria che dimostri il peggioramento del quadro clinico precedente. (D.Legs.509/88 art.11). RICORSO Dal 1.1.2005 è stato abolito il ricorso amministrativo ed è possibile presentare solo il ricorso giudiziale . Contro il verbale della Commissione Medica è possibile presentare domanda giudiziale davanti alla competente autorità giudiziaria, tramite un legale, entro e non oltre 6 Mesi dalla data di comunicazione dell'esito della visita. Il ricorso deve essere notificato anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze; la notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, che presso le competenti direzioni provinciali dei vari servizi del Ministero REVISIONE In caso di minori la commissione medica può richiedere la revisione entro un certo numero di anni (generalmente 3 o 5). La legge 388/2000 art.97 comma 2 ha stabilito che i disabili affetti da sindrome di Down, i disabili fisici con menomazioni permanenti, i disabili psichici gravi sono esonerati dalle visite annuali finalizzate all’accertamento dell’invalidità, a meno che ci sia una specifica richiesta del medico curante. ATTESTAZIONE DI HANDICAP – L.104/92 Per l’accertamento dell'handicap, la procedura è la stessa della richiesta di invalidità. Rivolgersi alla ASL di residenza - Ufficio Invalidi Civili, la documentazione è la stessa del riconoscimento di invalidità. Anche la Commissione è la stessa, integrata da un operatore sociale. La certificazione della situazione di handicap prevista dalla Legge 104 non dà origine a provvidenze economiche La legge 104/92 prevede 2 livelli di certificazione. Certificato di handicap ai sensi del comma 1, art. 1 della legge stessa. Certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 1 della legge stessa. Il Certificato di handicap dà diritto a Spese mediche generiche interamente deducibili dal reddito complessivo- IVA agevolata al 4% applicabile per l’acquisto di mezzi di ausilio e sussidi tecnici informatici. Detrazione IRPEF al 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici (Sono tali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo o schermo a tocco, tastiera espansa.). Agevolazioni nel settore auto (solo con certificato di handicap in situazione di gravità): Iva 4% e detrazione Irpef 19%. Deduzione dal reddito imponibile per figlio portatore di handicap di un importo non fisso a partire da € 3700 a diminuire con l’aumentare del reddito. Permessi lavorativi retribuiti (solo con certificato di handicap in situazione di gravità) 2ore al giorno o 3 giorni al mese. Per i genitori di figli con certificato di handicap in situazione di gravità prolungamento dell’astensione facoltativa per maternità fino a 3 anni con retribuzione al 30%, permessi orari retribuiti fino a 3 anni di vita del bambino
    Sindrome di Down. L’articolo 94, comma 3 della legge 289/2002 (Legge Finanziaria) precisa che: “In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli”. Tale comma ha introdotto importanti novità per le persone con sindrome di Down. La persona può essere riconosciuta solo persona con handicap grave. Sino ad oggi tale riconoscimento doveva essere richiesto e concesso da una apposita commissione sanitaria ora invece può essere rilasciato anche dal medico di base. Tutto ciò non determina automatismo per la concessione delle indennità: la procedura per la richiesta e l’ottenimento rimane invariata. La certificazione sarà valida ed inconfutabile per tutto l’arco della vita e darà diritto al riconoscimento dei congedi, permessi retribuiti e agevolazioni fiscali ecc. Si riporta di seguito la tabella indicativa delle percentuali di invalidità (rif. D.M. 5 febbraio 1992). APPARATO VISIVO (D.M. 5/02/1992) La diminuzione del visus deve essere intesa dopo correzione a meno che l'anisometropia sia tale che la lente necessaria sia di gradazione troppo elevata; nel tal caso si devono aggiungere cinque punti percentuali. Le eventuali perdite campimetriche che possono rilevarsi in caso di glaucoma congenito od acquisito devono essere valutate a parte.
    La valutazione dei deficit visivi binoculari si effettua secondo la specifica tabella allegata, nella quale l'acutezza visiva centrale è indicata nella prima colonna orizzontale per un occhio e verticale per l'altro. Al punto d'incontro delle due colonne, si legge la percentuale d'invalidità. E' importante sottolineare che l'acutezza visiva centrale indicata è quella relativa al visus residuo. Disabili: integrazione dalla A alla Z
    segue suclicca qua A cura dell’Associazione Nazionale Subvedenti Finito di stampare gennaio 2007 Il progetto è stato realizzato grazie al contributo del Ciessevi
    Centro Servizi per il Volontariato nell’ambito dell’ attività formativa IV trimestre 2005 codice: 76070


    Edited by patroclotest - 21/10/2010, 10:16
     
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