esenzione ticket quali opportunità

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  1. alfonso1953
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    esenzioni DAL TICHET per invalidità Leggi e condizioni che danno diritto all'esenzione sia sui farmaci che sulle prestazioni. L'articolo 7 al comma 4 del D. M. n329 del 28/05/99 stabilisce che fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 5 del D. Legislativo 124/98 sono esenti per i farmaci e per le prestazioni individuate dal D. M. 01/02/1991 le seguenti patologie: fonte segue su clicca qua
    esenzione ticket per malattia come fare Le persone che soffrono di malattie croniche o invalidanti, oppure di malattie rare, che sono affette da tumori, che sono in attesa di un trapianto o che sono tossicodipendenti in terapia con il metadone o in una comunità di recupero hanno diritto all'esenzione sui ticket, parziale o totale per le cure mediche e sanitarie collegate alla malattia. Sono le singole Regioni che stabiliscono se l'esenzione è totale o parziale e che, in quest'ultimo caso, fissano la quota che deve essere pagata. L'esenzione va richiesta alla propria Asl, presentando: la tessera sanitaria; il numero di codice fiscale; uno tra i seguenti documenti, che attestano la presenza della malattia: un certificato medico rilasciato da un medico del SSN, la copia della cartella clinica rilasciata da un ospedale pubblico (se questa è rilasciata da una struttura accreditata, deve essere valutata da un medico della Asl), la copia del verbale di invalidità. Dopo aver valutato la documentazione, la ASL rilascia una tessera di esenzione, con la definizione della malattia, il suo codice identificativo e le cure a cui si ha diritto. La durata della tessera può essere permanente o limitata secondo il tipo di malattia ed i regolamenti regionali. L'eventuale rinnovo deve essere richiesto alla ASL, che può sollecitare o no ulteriore documentazione. Per prenotare le analisi ed i controlli usufruendo dell'esenzione, è necessaria la prescrizione del proprio medico generico, sulla quale devono essere scritte le prime tre cifre del codice della malattia, indicato sulla tessera di esenzione L'esenzione ticket per malattia come fare

    Edited by alfonso1953 - 10/1/2011, 12:18
     
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  2. alfonso1953
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    esenzione ticket quali opportunità

    Esenzioni per patologia Esenzioni per invalidità Esenzioni per reddito Esenzioni per età Esenzioni per donne in stato di gravidanza Partecipazione alla spesa sanitaria - sanitometro

    Esenzione ticket farmaceutici e prestazioni: sintesi

    La presente scheda ha un valore temporaneo, essendo in corso una profonda revisione dei criteri per l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari prevista dall'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. La competenza sulla determinazione delle esenzione è affidata alle Regioni. Va anche detto che nel marzo 2002 solo la Regione Veneto ha deliberato modalità di esenzione diverse e più restrittive di quelle di seguito presentate.

    La normativa vigente in materia di tutela della salute ha fissato livelli assistenziali che il Servizio SanitarioNazionale deve garantire, ma ha anche stabilito la partecipazione alla spesa per alcune prestazioni. Il pagamento del cosiddetto ticket altro non è che la compartecipazione alla spesa sanitaria.
    Contestualmente il Legislatore ha disposto che, per talune situazioni particolari (età, patologia, invalidità ecc.), sia possibile una esenzione parziale o totale dal pagamento del ticket.

    Sono le ASL che rilasciano, su documentata richiesta degli interessati, l'attestato necessario per poter ottenere l'esenzione ticket.

    La più recente normativa prevede una progressiva riduzione dei ticket per la generalità dei cittadini. Non è possibile tuttavia essere certi, al momento attuale, che questi impegni vengano rispettati.
    La diminuzione dei ticket attuale e futura può essere ricondotta alla tabella che segue:


    Dal 1° gennaio 2001 quindi sono stati aboliti i ticket sui farmaci di classe A e B (art. 85 co. 2, Legge 388/2000) ed è stata prevista la riduzione del tetto massimo di spesa per le prestazioni specialistiche e di diagnostica generica a partire dal 2002.

    E' bene ricordare sinteticamente la suddivisione dei farmaci (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8 co. 10):

    classe A: farmaci essenziali gratuiti su cui era dovuto solo il pagamento della quota fissa per ricetta. Dal 1° gennaio 2001 sono interamente gratuiti.
    classe B: farmaci sui quali gli assistiti non esenti dovevano pagare il 50% del prezzo del farmaco e gli assisti esenti parziali dovevano pagare solo la quota fissa per ricetta. Dal 1° gennaio 2001 non è più dovuta alcuna partecipazione al costo né della quota fissa per ricetta. Questa classe è in via di abolizione: i farmaci saranno trasferiti o alla fascia A o alla fascia C.
    classe C: farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale; non sono previste né esenzioni né riduzioni.
    Inoltre dal 1° luglio 2001 per i farmaci non più coperti da brevetto (i cosiddetti "farmaci generici"), si paga la differenza fra il prezzo del farmaco prescritto ed il prezzo più basso fra i farmaci corrispondenti, per composizione, a quello prescritto. In sostanza il Servizio Sanitario Nazionale se sono disponibili due farmaci con lo stesso principio attivo, ma con un prezzo diverso, passa gratuitamente solo quello meno costoso. Se il cittadino sceglie invece quello più costoso, pagherà la differenza.

    Dal 2001 sono inoltre gratuiti tutti gli accertamenti (visite specialistiche e analisi) per la prevenzione del tumore al seno e all'intestino (mammografie, colonscopie, pap-test).

    Tipologie di esenzione
    E' possibile ottenere l'esenzione totale o parziale per varie cause o data l'appartenenza a particolari categorie di cittadini. Vendiamone in sintesi la distinzione.

    Esenzione per donne in gravidanza e in fase preconcezionale
    Alcune prestazioni diagnostiche e strumentali per la tutela della maternità (quindi sia nel corso della gravidanza che in fase preconcezionale) sono esenti dalla partecipazione alla spesa. Le prestazioni sono elencate da Ministero della Sanità (da ultimo nel decreto 10 settembre 1998)

    Esenzione per reddito
    Entro determinati limiti di reddito familiare è possibile ottenere esenzioni alla partecipazione alla spesa sanitaria.

    Esenzione per invalidità
    Per gli invalidi di guerra, gli invalidi civili, del lavoro, per servizio, in forma diversa a seconda della percentuale di invalidità o della categoria sono previste forme di esenzione totale o parziale dal pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio.

    Esenzione per patologia
    Alcune patologie danno il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket. Questa esenzione tuttavia è concessa solo per le analisi, gli accertamenti diagnostici e i farmaci strettamente correlati alla patologia da cui è affetto il cittadino.
    Il Ministero della Sanità ha fissato con successivi regolamenti l'elenco delle patologie (cronico-degenerative, malattie rare ecc.) e delle prestazioni correlate esenti.
    Il Decreto 18 maggio 2001, n. 279 ha elencato le patologie rare che danno diritto all'esenzione totale sugli accertamenti necessari alla loro diagnosi e monitoraggio.

    Esenzione totale

    Spetta a:

    invalidi civili al 100%
    ciechi assoluti (equiparati agli invalidi civili al 100%)
    grandi invalidi del lavoro
    invalidi di guerra dalla I alla V categoria
    invalidi di servizio della I categoria
    In questi casi non si pagano:

    i medicinali di fascia A e B (come gli altri cittadini)
    la compartecipazione per prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio
    Si pagano invece per intero i medicinali della fascia C

    Esenzione totale (altre categorie)
    Spetta a:

    adulti al di sopra dei 65 anni con reddito familiare sino a 70 milioni di lire
    bambini al di sotto dei 6 anni con reddito familiare sino a 70 milioni di lire
    invalidi civili con un grado di invalidità superiore a 2/3
    invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore a 2/3
    invalidi di servizio dalla II alla V categoria
    ciechi parziali e sordomuti
    persone affette da neoplasie maligne
    persone in attesa di trapianto d'organo
    pensionati sociali e titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni se appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo (riferito all'anno precedente) inferiore ai 16 milioni, incrementato a 22 milioni in presenza del coniuge e in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico
    disoccupati a prescindere dall'età se il reddito rientra nei limiti previsti per i titolari di pensioni al minimo.
    Queste categorie non pagano i medicinali di classe A e B né la partecipazione alla spesa per le prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio

    Pagano invece per intero per intero i medicinali in classe C.

    Esenzione parziale
    Viene riconosciuta alle persone affette da particolari patologie previste inizialmente dal Decreto 1° febbraio 1991, e poi elencate dal Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 (modificato dal Decreto 21 maggio 2001, n. 296) e infine dal Decreto 18 maggio 2001, n. 279 (sulle malattie rare).
    Per ogni patologia sono previste specifiche esenzioni relativi però solo alle prestazioni diagnostiche e di laboratorio correlate alla patologia.

    Queste categorie pagano quindi per intero i farmaci in classe C e la partecipazione alla spesa per le prestazioni diagnostiche e di laboratorio non correlate alla patologia.

    Inoltre le persone affette dalle patologie rare elencate nel decreto Decreto 18 maggio 2001, n. 279 hanno diritto all'esenzione sulle prestazioni diagnostiche legate alla diagnosi e al monitoraggio della patologia da cui sono affette.

    Riferimenti legislativi principali

    Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296
    "Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124."
    (G.U. n. 166 del 19 luglio 2001 - serie generale)

    Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279
    "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 29 aprile 1998, n.124."
    (Pubblicato nella Gazz. Uff. n.160 del 12 luglio 2001, S.O. n.180/L)

    Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329
    "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124."
    (Pubblicato nella Gazz. Uff. Supplemento ordinario n.174/L alla G.U. n. 226 del 25 settembre 1999 - serie generale)

    Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124
    "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449."
    (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1998, n. 99)

    Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 10 settembre 1998
    "Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità."
    (Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 1998, n. 245)

    Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità- 6 marzo 1995
    "Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante: «Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile»"
    (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 1995, n. 87)

    Legge 23 dicembre 1993, n. 548
    "Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica."
    (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1993, n. 305)

    Decreto Ministeriale 1° febbraio 1991
    "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria."
    (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 1991, n. 32)

    Legge 16 marzo 1987, n. 115
    "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito."
    (Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1987, n. 71)

    23 novembre 2001

    Carlo Giacobini
    Responsabile Centro per la documentazione legislativa
    Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
    Direzione Nazionale


    esenzione ticket quali opportunità




    fonte
    http://www.handylex.org/cgi-bin/hl3/cat.pl?v=a&d=6600&c=6666











    Edited by alfonso1953 - 15/7/2008, 11:46
     
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