requisiti - CHI HA DIRITTO DI RICHIEDERE ALLA USL IL RICONOSCIMENTO

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  1. alfonso1953
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    CHI HA DIRITTO DI RICHIEDERE ALLA USL IL RICONOSCIMENTO DELL'HANDICAP LEGGE 104/92
    Soggetti aventi diritto

    1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

    2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza delle minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

    3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

    4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.



    Circolare INPS - Direzione Centrale - Prestazioni a Sostegno del Reddito - Coordinamento Generale Medico Legale - 3 marzo 2006, n. 32

    "Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave. Certificazione provvisoria. Prime istruzioni."



    Sono pervenute alle scriventi Strutture Centrali richieste di chiarimenti in merito alla certificazione provvisoria, ponendo specifici quesiti:
    1. i medici dell'Ospedale possono/non possono essere riconosciuti come "medico specialista, nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL che assiste il minore";
    2. il certificato dello specialista ASL, per essere idoneo a sostituire la certificazione delle Commissioni ASL ai fini dell'accoglimento da parte dell'INPS di richieste di autorizzazioni provvisorie per usufruire dei benefici della Legge 104, deve / non deve specificare, oltre la diagnosi, lo stato di Handicap Grave ai sensi della legge in oggetto o perlomeno lo stato di necessità di assistenza;
    3. le prestazioni inerenti i permessi ex lege 104/92 possono / non possono essere erogate sulla base del verbale di accertamento di handicap in situazione di gravità della Commissione medica ASL, in attesa della validazione della Commissione medica di verifica;
    4. i certificati prodotti dagli assicurati, per coloro che assistono, devono /non devono essere sottoposti ad approvazione del medico INPS;
    5. i certificati, di cui al punto 4, accompagnati dalla ricevuta della domanda - presentata alla Commissione specifica per il riconoscimento della gravità dell'Handicap ai sensi dell' art.4 L.104/92 - debbano/ non debbano subire particolari ulteriori accertamenti.
    Occorre, in primis, specificare cosa si intende per "medico dell'Ospedale", perché è cosa diversa dire che si tratta:

    A. del medico dipendente dell'ospedale che visita ambulatoriamente, in tale veste, la persona oggetto di valutazione per handicap
    ovvero
    B. del medico che segue in corsia il soggetto per quel ricovero alla conclusione del quale si stia procedendo all'emissione di certificato provvisorio di handicap in situazione di gravità (validità 6 mesi), in attesa del giudizio definitivo da parte della competente Commissione ASL, così come perfezionato dalla Commissione medica di verifica.
    A tal fine, il distinguo appare importante perché nel primo caso il medico ospedaliero che segue il soggetto, per poter validamente emettere la certificazione provvisoria, deve essere specialista nella disciplina medica/chirurgica cui afferisce la patologia che qualifica - anche se provvisoriamente - il soggetto menomato/minorato quale "portatore di handicap in situazione di gravità"; nel secondo caso, il requisito specialistico transita dal medico al reparto in cui il soggetto è stato ricoverato: in sostanza è sufficiente che quest'ultimo sia "specializzato" nelle patologie di interesse.
    Si rammenta comunque, ad ogni buon conto, che i permessi o congedi per l'assistenza a persone in condizione di handicap non spettano durante i periodi di ricovero.


    Il "medico dell'Ospedale" come sopra inteso - a cui è riconoscibile la potestà certificatoria in trattazione - non è soltanto quello degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, vale a dire:
    1. aziende ospedaliere (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 502/92), nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42 legge 833/78);
    2. strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè:
    - policlinici universitari (art. 39 legge 833/78)
    - istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati (art. 42 legge 833/78);
    - ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68 (art. 41 legge 833/78);
    - istituti sanitari privati qualificati presidi USL (art. 43, 2 comma, legge 833/78 e DPCM 20.10.1988);
    - enti di ricerca (art. 40 legge 833/78).

    In ogni caso, lo specialista - agendo in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex del d.l. 27 agosto 1993, n. 324 come recepito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 - non può esimersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale idonea ad attestare che "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 3. Soggetti aventi diritto, comma 1 versi nelle circostanze descritte al comma 3 del medesimo articolo di legge:
    "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità."

    In buona sostanza, non rileva la patologia in sé per sé considerata, bensì le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato con relativa assunzione di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.
    In riferimento al terzo quesito, è da tener presente che le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 - quando si pronunciano in tema di accertamento dell'handicap in situazione di gravità - vengono integrate ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dall'operatore sociale e dall'esperto.
    Il giudizio, che collegialmente si esprime in tale sede, può a ben diritto considerarsi in certa misura di "rango superiore" a quello formulato dello specialista ASL.
    In buona sostanza, la Commissione emette un giudizio che la legge stessa le demanda e, ancorché il procedimento non sia ancora concluso, in realtà solo gli effetti -da tale giudizio prodotti - sono sospesi, in attesa del perfezionamento dell'iter.
    Si ritiene, pertanto, che sia possibile riconoscere transitoriamente la prestazione richiesta: tuttavia, l'incompletezza (temporanea) dell'iter procedurale non può essere senza conseguenza alcuna. Qualora, infatti, la Commissione medica di verifica non dovesse ritenere di condividere il riconoscimento della gravità dell'handicap, si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate, poiché divenute indebite.
    E' pertanto necessario che il lavoratore rilasci dichiarazione in cui si dichiara consapevole che, in caso di provvedimento definitivo negativo, è tenuto alla restituzione di quanto fruito dopo la scadenza dei primi sei mesi, periodo, questo da considerare come massimo fruibile, in attesa della conclusione del procedimento, attraverso la certificazione provvisoria degli specialisti come sopra individuati e quella della Commissione ASL.
    Riguardo alle ulteriori questioni poste ai successivi punti, si premette che la legge non individua per l'Istituto possibilità di rettificare il giudizio espresso né nella certificazione provvisoria né in quella definitiva rilasciata dalla prevista Commissione ASL: sicché, quando tali documenti vengano eventualmente sottoposti all'attenzione dei Dirigenti medici, questi ultimi non possono esprimere un giudizio di merito sull'"handicap" e/o sulla "situazione di gravità" che accetti o meno quello formulato da chi è titolato per legge a farlo.
    Tuttavia, la certificazione suddetta - insieme ad altra eventuale esibita dal richiedente a dimostrazione di quanto sostenuto - andrà sottoposta ai Dirigenti medici in servizio presso i CML delle Sedi per opportuna cognizione e relativo giudizio di congruità fra patologia di specie e fruibilità dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, quando - con riferimento alle disposizioni impartite con Circ.18 febbraio 1999, n. 37 e con Circ. 17 luglio 2000, n. 133 - il lavoratore richiedente abbia nel proprio nucleo familiare altre persone che possano prestare assistenza al disabile e che alleghino fatti di salute impeditivi di tale assistenza ovvero, in via consulenziale, in ogni altro caso ritenuto problematico.

    Il Direttore Generale
    Crecco

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    Edited by alfonso1953 - 18/8/2009, 11:11
     
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  2. alfonso1953
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    ciao grace

    io ho il Les e ho la Legge 104 art. 3 comma 3. (stato di gravità). Per tale ragione usufruisco dei 3 gioni di pemesso al mese. (i permessi vengono concessi solo ha chi ha viene riconosciuto in stato di gravità).

    La concessione della legge 104 dipende dal tipo di patologie connesse al Les e agli esiti che ti hanno portato

    La domanda va fatta alla ASL corredata da documentazione ospedaliera in originale comprovante lo stato delle varie patologie che hai.

    Se hai già ottenuto l'invalidità civile il verbale può essere allegato alla documnetazione per la richiesta della Legge 104

    dai uno sguardo a questo capitolo del forum

    Ciao Alfonso


    legge 104/92



    Edited by alfonso1953 - 21/7/2008, 18:32
     
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  3. nizza
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    Che sappia io no, bisogna fare una domanda per richiedere il riconoscimento dell'handicap oltre all'invalidità, qualunque essa sia, anche con accompagnamento.
    Ciao Marika. :)
     
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  4. luciano.a
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    io sono invalido al 70% pari a2 terzi , e da anni percepisco la pensione. avevo chiesto la 104. per usufluire di una riduzione di lavoro di 2 ore al giorno non potendo stare in piedi 8 ma mi anno risposto che con la mia % non mi serve ,
    in 1 ora dovrei lavorare 20 minuti e in 8 solo 3 ore- ma xche non vanno loro in azienda a dire che lavoro 3 h e le altre 5 sto seduto? sono solo incompetenti
     
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  5. mario_fir86
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    a me hanno riconosciuto il il 100%, senza accompagnamento ovviamente, crdete che mi tocchi la legge 104 e magari il contrassegno invalidi??? per ora ho ottenuto l'esenzione totale dal tiket.
     
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  6. paperinalisa
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    saro' proprio stupida,ma voi ci credete ke con il mio problem,uguale a mio coetanio mario non ho nulla,ne esenzione ticket,ne invalidita',ne legge 104!!!!!tu mario cosa hai?
     
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  7. paperinalisa
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    allora martins diciamo ke sono io a non rikiedere nulla,anke perke e' una cosa piu' forte di me,cosi piccola risultare gia con la stampa dell invalida nn mi va proprio,nn mi prendete per cattiva,ma e' una cosa piu' forte di me,credetemi,so di essere stupida,ma nn mi va proprio....e poi al riguardo delle medicine e degli esami,io nn li pago comunque perke nn si supera il reddito e quindi abbiamo esenzione ticket...
     
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6 replies since 7/9/2006, 17:18   13450 views
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