Patente di guida invalidi - disabili

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  1. alfonso1953
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    Patente di guida disabili La patente di guida Dopo l'abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali. La visita Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d'una, divisi nelle maggiori Aziende USL. La Commissione medica locale è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, e composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C., a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art 330 del Regolamento del CdS)
    La visita di idoneità, si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.
    Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento. La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento. Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia. Nel caso che, nel corso della visita e dell'analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l'idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo "adattato in relazione alle particolari esigenze". Questo significa che l'idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali. Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni. Il ricorso Purtroppo accade che le Commissioni Mediche Locali, considerino il candidato non idoneo.
    Va rilevato che se il disabile ritiene l'accertamento dell'idoneità insufficiente o se ritiene che l'accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita. La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento. Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot 5" via G. Caraci, 36 00156 Roma Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita). La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso. Vale la pena di sottolineare - pur trattandosi di un'ipotesi infrequente - che il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione. Un esempio: La Commissione prescrive come adattamenti acceleratore a cerchiello, cambio automatico e leva a lungo braccio per il freno. Il candidato è convinto di riuscire a guidare anche senza cambio automatico o comunque con servofrizione (nel tal caso la CML deve segnalare tutte e due le opzioni). Il candidato può presentare ricorso ed essere sottoposto nuovamente a verifica. L'esame di guida Come abbiamo visto, la Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida). Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto. Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l'importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML.
    Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. E' stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell'auto solitamente utilizzata. Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l'esame di guida non deve essere sostenuto; potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione. I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo. Il rinnovo Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso - viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti - viene indicata una validità inferiore. Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.
    La patente europea Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l'adattamento obbligatorio, ad esempio: "cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc.".
    La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un'ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida. Il Ministero dei trasporti, d'accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali. Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.Cosa succede? Le commissioni mediche locali, dal 21 giugno del 2000, devono indicare nel certificato relativo alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e subcodici. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono elencati nella Circolare e che essendo stati elaborati dalla Commissione europea potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche. Gli Uffici periferici della Motorizzazione, devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli Uffici della MCTC devono annotarli sulla pratica. L'attività di controllo si complica anche per le forze dell'ordine che devono infatti dotarsi dell'elenco dei codici, contenuti nella circolare, per poter verificare se il conducente abbia dotato il veicolo che sta conducendo con gli adattamenti prescritti. I codici La Circolare, come abbiamo detto, introduce un numero di codice per ciascun adattamento possibile (o forse sarebbe meglio dire "conosciuto"). Qualche esempio in disordine:
    20.13: Freno azionato dal ginocchio, 20.14: Freno di servizio con comando elettrico, 25.01: Pedale dell'accelerazione adattato, 25.03: Pedale dell'acceleratore a bilanciere, 25.04: Acceleratore manuale, 25.05: Acceleratore azionato dal ginocchio, 25.06: Servo acceleratore (elettronico, pneumatico ecc.), 25.07: Pedale dell'acceleratore a sinistra del pedale del freno, 40.09: Sterzo ai piedi, 40.10: Sterzo adattato in altra maniera (joystick ecc.), 40.11: Pomello sul volante, 40.12: Ortesi per mano sul volante,
    40.13: (Uso del volante) Con ortesi. Un'osservazione forse estemporanea: se non vi sarà un sistema di traduzione dei codici comprensibile anche alle persone disabili, queste rischiano di non sapere con esattezza quali siano gli adattamenti prescritti. Le minorazioni Anche la logica dell'elencazione delle minorazioni viene notevolmente semplificata; le categorie sono tredici quindi piuttosto ridotte, ma soprattutto sono strettamente connesse agli adattamenti possibili per ciascun caso. Vediamole: · minorazione all'arto inferiore sinistro; · minorazione all'arto inferiore destro; · minorazioni agli arti inferiori (difetti di coordinazione, amputazione degli arti inferiori ecc.);
    · arti inferiori non funzionali (amputazione, paralisi, difetti della posizione seduta ecc.); · minorazione all'arto superiore destro; · minorazione all'arto superiore sinistro; · minorazioni agli arti superiori; · minorazioni arto superiore sinistro e arto inferiore sinistro; · minorazioni arto superiore destro e arto inferiore destro; · minorazioni a tre arti; · minorazioni ai quattro arti - lesione midollare alta (da C5 a C7); · statura ridotta - focomelia; · altre. Per capire il senso di questa suddivisione bisogna però comprendere a cosa serve.
    I codici cumulativi - Arriviamo all'aspetto solo apparentemente più complesso ma che forse può aprire la strada a nuove possibilità di guida.
    La nuova Circolare propone per ogni tipo di minorazione una serie di combinazioni di adattamenti. Le combinazioni previste sono 193, ma viene ammessa la possibilità di prescrivere e ottenere anche combinazioni di adattamenti per ora non contemplate. Ad ogni combinazione corrisponde un codice cumulativo. La cosa più complessa è la lettura poiché la descrizione degli adattamenti è sostituita appunto dai codici. Facciamo un esempio. Fra le varie combinazioni previste per le minorazioni ai quattro arti ne è prevista una con il codice 60.15. Il codice 60.15 è così "descritto" dalla Circolare: 10.02+ 10.04+ 20.06+ 20.08+ 25.04+ 40.01. Incomprensibile, vero? Vediamo di decrittare il codice cumulativo; lo dobbiamo fare noi perché certo la circolare non ci aiuta. 10.02: cambio di velocità automatico; 10.04: adattamento della leva del cambio; 20.06: freno di servizio manuale (adattato); 20.08: utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio; 25.04: acceleratore manuale; 40.01: servosterzo standard. Facciamo un altro esempio. Fra le diverse combinazioni previste per le minorazioni che comportano la non funzionalità degli arti inferiori, ne è prevista una con il codice 53.01. Questo è così definito: 15.03+ 20.06+ 25.04+ 30.05.
    Decrittiamo anche questo 15.03: frizione automatica; 20.06: freno di servizio manuale (adattato); 25.04: acceleratore manuale; 30.05: pedali dell'acceleratore e del freno neutralizzati/soppressi. Crediamo che appaia ovvio a chiunque che se da un lato questo sistema di codificazione va in direzione dell'omogeneità, non giova certo alla comprensione immediata da parte dell'utente. Se questi non comprenderà bene la nuova logica e soprattutto se non riuscirà a comprendere con esattezza e tempestività quali combinazioni gli sono state prescritte come potrà eventualmente presentare efficacemente un ricorso? A favore della nuova disposizione, va però ammesso che a differenza della vecchia circolare 148/91, quella che regolamentava in precedenza questi aspetti, troviamo qui descrizioni di adattamenti che non comprimono in alcun modo le possibilità di scelta del prodotto da parte dell'utente. Questo appare quanto mai evidente soprattutto in alcuni casi. Presentiamo un ulteriore esempio che riguarda le minorazioni agli arti superiori, il 56.13, che prevede: 0.02+20.08+35.01+40.01+40.10. Decrittiamo anche questo, allora. 10.02: cambio di velocità automatico; 20.08: utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio; 35.01: dispositivi di controllo utilizzabili senza influenzare negativamente sulla guida e la manovra (commutatore dei proiettori, tergicristallo, avvisatore acustico, indicatori di direzione, ecc.); 40.01: servosterzo standard 40.10: sterzo adattato in altra maniera (joystick ecc.) Va rilevata, in questo caso, l'assoluta novità dell'adattamento denominato 40.10 che introduce, per la prima volta nella nostra legislazione, la parola "joystck". (Antonio Ridolfi e Carlo Giacobini) Patente di guida disabili
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    Edited by patroclotest - 12/10/2010, 15:10
     
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    Patente di guida disabili oggetto: "Adattamenti per la guida di veicoli a motore da parte di conducenti disabili affetti da una o più minorazioni. Sostituzione del titolo 1°, capitolo 3°, "Minorati" della circolare n.63/1962 del 19.9.1962." Premesse. Con l'entrata in vigore della legge n.111 del 18.3.1988 e del successivo D.M. n.419 del 27.9.88 sono state apportate sostanziali modifiche alle precedenti norme concernenti la guida dei veicoli a motore da parte di conducenti mutilati o minorati fisici. La nuova normativa prevede infatti la possibilità di rilasciare la patente di guida anche a coloro che siano affetti da più minorazioni invalidanti. Nel caso in cui le minorazioni interessino gli arti, la colonna vertebrale e/o le caratteristiche dello sviluppo somatico, il rilascio della patente è subordinato alla condizione che sia possibile supplire alle minorazioni con adeguate protesi e/o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre e/o una particolare disposizione dei comandi. Con la presente circolare si sostituiscono pertanto, le norme dettate dalla Circolare 63/1962 del 19.9.62, titolo 1°, capitolo 3° "Minorati" e le successive modificazioni e integrazioni. Fanno parte integrante della presente circolare i seguenti allegati: - Allegato 1 - Minorazioni; - Allegato 2 - Prescrizioni - Generalità; - Allegato 3 - Prescrizioni - Autoveicoli. Le prescrizioni per la guida di motocarrozzette e macchine agricole, tuttora allo studio, saranno diramate appena disponibili. A) Disposizioni per i casi non contemplati. Nell'esposizione dei diversi adattamenti ritenuti necessari, si fa riferimento ai singoli casi di minorazioni con l'avvertenza che l'elencazione non è completa.
    Vi sono alcuni casi per i quali non è possibile, al momento, indicare gli adattamenti ritenuti ammissibili in quanto manca una specifica esperienza.
    Inoltre, vi sono casi che non si inquadrano adeguatamente nella classificazione utilizzata per descrivere i diversi tipi di minorazione e per i quali saranno da adottare specifiche soluzioni da esaminare caso per caso.
    Pertanto, per i casi non compresi nell'elenco delle minorazioni e dei conseguenti adattamenti, anch'essi soggetti ad approvazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 478 del Regolamento, i Direttori degli Uffici Provinciali dovranno riferire alla Direzione Generale MCTC - Div.46, descrivendo dettagliatamente la particolare situazione, gli accertamenti condotti (con esperimento pratico e/o simulando le diverse manovre richieste dalla guida del veicolo), le protesi utilizzate, gli adattamenti e/o la particolare disposizione dei comandi adottata. L'accertamento, deve valutare l'adeguatezza delle soluzioni proposte, non solo in relazione alle esigenze delle minorazioni esistenti, ma anche in relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione stradale. Tale accertamento dovrà, inoltre, essere svolto nell'ambito delle funzioni proprie della Commissione Medica Locale della quale devono far parte, tra l'altro, un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione e un ingegnere dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C., giusto quanto previsto dal comma 8 dell'art. 81 del C.d.S. così come modificato dall'art.4 della legge 111/88. L'adattamento proposto sarà approvato, dalla citata Direzione Generale MCTC, previo esame e parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 81 del Codice della Strada, comma 9. B) Disposizioni finali - Le disposizioni contenute nella presente circolare, in quanto applicabili, entrano in vigore immediatamente; quelle connesse all'attività delle Commissioni Mediche Locali entrano in vigore con l'insediamento delle stesse. Il Ministro Allegato 1 - Minorazioni (Aggiornato al 1 luglio 1991). SOMMARIO 1. - Minorazioni non invalidanti 2. - Minorazioni invalidanti 3. - Certificato medico 4. - Annotazioni delle prescrizioni 5. - Minorazioni singole 6. - Minorazioni multiple 7. - Coesistenza di minorazioni invalidanti. 1. Minorazioni non invalidanti. Gli articoli 471, e 473 del Regolamento di esecuzione, così come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2,3 e 4 del decreto n.263 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero della Sanità in data 23 giugno 1988, stabiliscono i requisiti richiesti per la normale patente di guida. Sono da considerare non invalidanti, e pertanto suscettibili di rilascio, revisione o conferma di validità della normale patente di guida: 1.1 - L'insufficienza visiva che possa essere compensata da una protesi adeguata e tollerata (lenti endoculari, occhiali, o lenti a contatto) secondo quanto previsto dall'articolo 472 del Regolamento; 1.2 -L'insufficienza auditiva che possa essere compensata con l'adozione di apparecchi correttivi dell'udito, monoaurali o binaurali, purché tollerati, secondo quanto previsto dall'articolo 473 del Regolamento; 1.3 - Le minorazioni anatomiche e/o funzionali degli arti, della colonna vertebrale e/o delle caratteristiche somatiche che, considerate singolarmente e nel loro insieme e senza l'ausilio di protesi non siano di tale gravità da menomare la forza e la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti la guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, secondo quanto previsto dall'articolo 471 del Regolamento. 2. Minorazioni invalidanti Per minorazione invalidante deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica e/o funzionale riferita ad organi, ovvero ad una parte del corpo, la quale non consenta il rilascio o la conferma di validità della normale patente di guida.
    Le minorazioni invalidanti possono interessare: - la vista; - l'udito; - gli arti; - la colonna vertebrale; - la conformazione o lo sviluppo somatico (es. statura); Gli articoli 476, 477, 478 e 479 del Regolamento, così come, rispettivamente, sostituiti dagli articoli 1,2,3, e 4 del decreto n.419 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro della Sanità in data 27.9.88, stabiliscono le condizioni di rilascio, revisione o conferma di validità di una patente speciale per la guida di determinati tipi di veicoli delle categorie A, B e C, anche il presenza di una o più minorazioni invalidanti. Si precisa inoltre che le minorazioni di cui agli articoli 478 e 479, in quanto giudicate invalidanti, potranno consentire il rilascio, la revisione o la conferma di validità di una patente speciale solo a condizione che sia possibile vicariare le funzioni compromesse con adeguate protesi, adattamenti del veicolo e/o una particolare disposizione dei comandi. Qualora tale compensazione non sia possibile (si tratta in genere di alterazioni funzionali che compromettono la rapidità dei movimenti) non potrà essere rilasciata alcuna patente di guida. Nell'elencazione riportata ai paragrafi 5 e 6 sono indicati i casi di minorazione degli arti, presenti singolarmente o in combinazione fra loro, per le quali è stata prevista la possibilità di rilascio, revisione o conferma di validità di patenti speciali per la guida di determinati veicoli delle categorie A, B, C. Si ricorda infine la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 478 in forza della quale non si ammette il rilascio o la conferma di validità della patente, di categoria A speciale per la guida di motocicli nei confronti di coloro che presentino, negli arti, minorazioni giudicate invalidanti. 3. Certificato medico Nel certificato rilasciato dalla Commissione medica locale ai sensi del comma 4 dell'articolo 81 del Codice della Strada, dovranno essere dettagliatamente descritte le minorazioni riscontrate indicando, per ciascuna di esse, se sono giudicate invalidanti o non invalidanti. Per le minorazioni giudicate invalidanti si deve fare riferimento alla classificazione riportata nei paragrafi 5 e 6. Per le minorazioni non inquadrabili nella classificazione riportata nei surrichiamati paragrafi, e tuttavia suscettibili di adeguata soluzione, dovrà farsi riferimento al paragrafo A) della circolare e seguire la procedura ivi indicata. Nello stesso certificato medico dovranno altresì essere indicati, se previsti in alternativa, gli apparecchi di protesi, gli adattamenti del veicolo e/o la particolare disposizione dei comandi destinati a compensare i deficit derivanti dalle minorazioni invalidanti riscontrate, così come descritti nell'allegato 3. Le suddette prescrizioni potranno essere indicate anche sotto forma codificata facendo riferimento ai codici di classificazione che, a loro volta, fanno riferimento alle classi di minorazioni riportate nei paragrafi 5 e 6 - 4. Annotazioni delle prescrizioni Le prescrizioni, ivi comprese le opzioni consentite, secondo quanto è dettagliatamente precisato negli allegati 2 e 3, dovranno essere riportate dall'Ufficio Provinciale MCTC sull'autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa)che verrà rilasciata a seguito di domanda presentata dal candidato. Sulla patente di guida saranno, invece, trascritte le soluzioni effettivamente adottate e che saranno state registrate sulla scheda d'esame a cura dell'ingegnere esaminatore ad esame concluso con esito favorevole. L'annotazione sulla carta di circolazione degli adattamenti effettivamente realizzati sul veicolo potrà essere effettuata a seguito di visita e prova di un ingegnere dell'Ufficio Provinciale a condizione che gli stessi siano di tipo approvato o, in alternativa, a seguito delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) che dovrà riferirne a questa sede. Potrà anche essere richiesta una variazione degli adattamenti annotati sulla carta di circolazione qualora, nel corso delle esercitazioni, il candidato ritenga più favorevole per le sue specifiche condizioni una diversa soluzione adattativa nell'ambito delle opzioni indicate sul foglio rosa. L'annotazione della carta di circolazione non ricorre allorché le esercitazioni di guida si svolgono su veicolo multiadattato destinato ad uno di scuola guida, ma sarà necessaria per il veicolo (o i veicoli) che il minorato vorrà guidare, una volta conseguita la patente. 5. Minorazioni singole Le minorazioni invalidanti degli arti superiori non inquadrate nelle classi 1,2 e 3 e quegli arti inferiori sono inquadrate nelle classi 4 e 5. L'inquadramento nelle diverse classi segue il criterio dell'ordine decrescente di gravità. Quando occorre, alla classe è associata una lettera per designare l'arto destro (d, e o r) o l'arto sinistro (s, w o l). Nell'ambito delle classi 2,3 e 5 sono previste alcune sottoclassi (a, b, c) in ciascuna delle quali sono inquadrate minorazioni che possono essere compensate con prescrizioni dello stesso tipo. Le dettagliate descrizioni sono finalizzate ad agevolare l'inquadramento nelle diverse classi e sottoclassi e ad eliminare, per quanto possibile, le incertezze che potrebbero insorgere dall'esame obbiettivo dei singoli casi. Talune minorazioni potranno essere inquadrate nelle classi 2 e 5 solo se integrate da protesi efficienti e tollerate; in caso contrario dovranno essere inquadrate nella classe di minorazione immediatamente precedente. Le protesi, se prescritte, debbono essere annotate sulla patente di guida indipendentemente dagli adattamenti del veicolo e/o dalla particolare disposizione del comandi. 1. Perdita anatomica totale di un arto superiore (destro o sinistro) o parziale per amputazione ad un livello più alto del punto di unione del terzo medio con il terzo superiore dell'avambraccio, oppure. limitazione funzionale equiparabile; 2. Perdita anatomica parziale di un arto superiore (d=destro, s=sinistro) con conservazione di tutto il terzo superiore dell'avambraccio e con integrità funzionale dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, purché il soggetto sia munito di protesi tollerabile ed efficiente per la manovra del volante, con opportuno ancoramento ad esso. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 1; 2a limitazione funzionale di un arto superiore (d=destro, s=sinistro), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto, o di un suo segmento, che non consenta di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, con correzione di protesi, non risulti comunque più grave di quella descritta al punto 2. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 1; 2b limitazione funzionale di un arto superiore (d=destro, s=sinistro), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto, o di un suo segmento, che non consenta di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, anche senza correzione di protesi, non risulti comunque più grave di quella descritta la punto 2; 2c Sub anchilosi scapolo-onerale della spalla destra; 3 Perdita anatomica di una mano (d=destra, s=sinistra) o di tutte le sue dita, oppure limitazione funzionale di essa tale da non consentire una presa sufficientemente valida; 3a Riduzione dello sviluppo di un arto superiore (d=destra, s=sinistra); 3b Parziale perdita funzionale di un arto superiore (d=destra, s=sinistra)con perdita parziale della forza e mantenimento di sufficiente mobilità); 4 Perdita anatomica totale di un arto inferiore (destro o sinistro) o parziale per amputazione della gamba ad un livello più alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio, oppure limitazione funzionale equiparabile; 5. Perdita anatomica parziale di un arto inferiore (destro o sinistro) con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri dall'interlinea articolare del ginocchio, con integrità funzionale dell'articolazione del ginocchio e dell'anca, purché il soggetto sia munito di protesi tollerabile ed efficiente per l'effettuazione della manovra di un pedale e opportunamente adattato. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 4; 5a Lmitazione funzionale di un arto inferiore (destro o sinistro), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, con correzione di protesi, non risulti comunque più grave di quella descritta al punto 5. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 4; 5b Limitazione funzionale di un arto inferiore (destro o sinistro), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, anche senza correzione si protesi, non risulti comunque più grave di quella descritta al punto 5. 5e Anchilosi rettilinea del ginocchio destro; 5v Anchilosi rettilinea del ginocchio sinistro; 5r Arto inferiore destro semivalido (perdita parziale della forza, mantenimento di sufficiente mobilità); 5l Arto inferiore semivalido (perdita parziale della forza, mantenimento di sufficiente mobilità); 6. Minorazioni multipleLe minorazioni indicate nel paragrafo 5 possono essere presenti anche in combinazione fra loro (per esempio 1-4 2-5, 4-4 ecc.) e, per i casi esaminati, sono riportate, nell'allegato 3, le prescrizioni corrispondenti. E' stata prevista altresì la possibilità di rilasciare una patente speciale anche in presenza di minorazioni multiple interessanti, in varia misura, tutti e quattro gli arti: Le minorazioni attualmente presenti sono le seguenti: 3a - 3a/4-4 riduzione dello sviluppo degli arti superiori e perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori. 3b - 3b/4-4 perdita funzionale parziale degli arti superiori e perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori. Occorre tuttavia tener presente che le notevoli differenze riscontrabili nei quadri clinici surriportati non consentono di generalizzare il livello di efficienza residua degli arti superiori. Le prescrizioni compensative delle minorazioni dovranno pertanto essere determinate caso per caso e assoggettate, per ora, alla procedura indicata al punto A) della circolare. 7. Coesistenza di minorazioni invalidanti Le minorazioni descritte nel paragrafo 3 possono coesistere anche con altre minorazioni interessanti: - la vista; - l'udito; - le anomalie della conformazione e/o lo sviluppo somatico. La coesistenza di una minorazione della vista comporta l'ulteriore prescrizione della protesi, se necessaria. La coesistenza di una minorazione dell'udito comporta l'ulteriore prescrizione del secondo specchio retrovisore esterno, in aggiunta a quello regolamentare. La coesistenza di una minorazione riguardante la conformazione e/o lo sviluppo somatico comporta, in generale, l'adozione di soluzioni compensative che interferiscono con quelle richieste dalla presenza di una o più minorazioni interessanti gli arti, per tali casi, al momento non classificati, si farà ricorso alla procedura prevista al punto A) della circolare. La procedura prevista al punto A) della circolare dovrà essere seguita anche in ogni altro caso che non sia inquadrabile, per analogia, fra quelli descritti e classificati. Allegato 2 - Prescrizioni - generalità. (Aggiornato al 1 luglio 1991). ommario: Premessa 1. Criteri per la selezione degli adattamenti, 2. Modifica dei comandi a pedale, 3. Azionamento a mano di comandi a pedale, 4. Altri comandi sul volante, 5- Adattamenti. Approvazione del tipo. Premessa Per ciascun tipo di minorazione (o combinazione di esse), individuata mediante la sigla alfanumerica con cui è descritta nell'allegato 1, devono essere precisati: - le protesi; - gli adattamenti del veicolo; - la particolare disposizione dei comandi. La distinzione fra protesi, adattamenti del veicolo e disposizione dei comandi è irrilevante allorché si debbono definire le condizioni necessarie per compensare le minorazioni invalidanti. Può essere utile in tal caso utilizzare il termine "prescrizioni" per indicare ciascuna delle surrichiamate condizioni ovvero una qualsiasi combinazione di esse. La distinzione acquista, invece, rilevanza in sede di annotazioni da riportare sulla patente di guida, sul foglio rosa e sulla carta di circolazione. Infatti, mentre sulla patente di guida e sul foglio rosa debbono essere riportate tutte le prescrizioni (protesi, adattamenti, disposizione particolare dei comandi), sulla carta di circolazione le protesi non vanno annotate. La distinzione fra adattamenti e particolare disposizione dei comandi è irrilevante allorché si debba definire la configurazione del posto di guida e, pertanto si potrebbe adottare un termine complessivo per indicare l'una o l'altra cosa o un qualsiasi combinazione di esse. La distinzione acquista invece rilevanza in sede di annotazioni sulla carta di circolazione dei singoli veicoli. Infatti, fintanto che non saranno state emanate le norme di unificazione della disposizione dei comandi e la ergonomia del posto di guida, potrà accadere che, a seconda del tipo e del modello di veicolo, solo talune prescrizioni comporteranno una modifica del veicolo (e dovranno essere annotate in quanto adattamenti) mentre altre potranno risultare già realizzate in serie, e costituiranno una particolare disposizione dei comandi che non ha motivo di essere evidenziata sulla carta di circolazione. 1. Criteri per la selezione degli adattamenti 1.1. Fra i modelli appartenenti allo stesso segmento commerciale dovrà essere prescelto, preferibilmente, quello che comporta, eventualmente nella versione con guida a destra, il minor numero di adattamenti. 1.2. In ogni caso di modifica, i nuovi comandi dovranno garantire la sicurezza della guida ad un livello non inferiore a quello dei comandi originari. 1.3 Si dovranno inoltre tener presenti le prescrizioni indicate nell'articolo 6 della legge 25 novembre 1975, n.707 e gli adattamenti dovranno essere di tipo approvato dalla Direzione Generale MCTC a norma del comma 3 dell'articolo 478 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Alla domanda di approvazione del tipo (vedi paragrafo 5) deve essere allegato il parere tecnico della casa costruttrice del veicolo relativo alle modifiche delle caratteristiche costruttive necessarie per la realizzazione dell'adattamento. 1.4 Ogni modifica delle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento che non sia stata approvata in sede di visita e prova comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della citata legge 25 novembre 1975, n.707. 1.5 Ove possibile, l'adattamento per il comando del freno di servizio deve consentire l'azionamento senza togliere le mani dall'organo di comando della direzione, secondo quanto disposto dall'articolo 272 del Regolamento. Qualora la prescrizione non possa essere soddisfatta, il meccanismo di sterzo dovrà essere servoassistito. Potrà soprassedersi dal servosterzo se, nelle prove di omologazione del dispositivo, lo sforzo misurato sul volante non supera il valore di 5,0 dan. 1.6 Il servosterzo dovrà essere adottato in tutti i casi in cui le minorazioni esistenti e gli adattamenti necessari non consentano di guidare tenendo prevalentemente entrambe le mani sul volante. 1.7 Se le minorazioni esistenti impongono l'adozione del servofreno, l'adattamento (ad es. un dispositivo supplementare di servoassistenza) deve porre il conducente in grado di esercitare, in caso di avaria del servofreno, una efficace azione frenante, non inferiore a quella prescritta per la frenatura di soccorso. 1.8 Gli adattamenti indicati per ciascuna delle classi di minorazioni previste sono da considerare tassativi in sede di primo rilascio o di riclassificazione per minorazioni sopravvenute in un secondo tempo. Solo in sede di revisione o di conferma di validità della patente di guida potranno consentirsi adattamenti diversi, se già prescritti a suo tempo. La stessa deroga si applica in caso di conversione di una patente di guida rilasciata all'estero. Gli adattamenti previsti nell'allegato 3 sono altresì suscettibili di modifiche in relazione al progresso tecnico e alle diverse realizzazioni che verranno via via proposte, approvate e rese disponibili. 1.9 La prescrizione relativa ad un adattamento o a una particolare disposizione di un comando si ritiene soddisfatta anche quando quel comando è assente o è sostituito da un automatismo. 1.10 Qualora proposto dall'interessato, potranno essere adottate le prescrizioni previste per una classe di minorazione più grave di quelle certificata dalla Commissione medica. 1.11 In ogni caso di modifica dei comandi dovranno essere eliminabili i preesistenti comandi per evitare possibili confusioni e per assicurare che, qualora si tratti di minorazioni sopravvenute nel tempo, il minorato si abitui all'uso dei nuovi comandi. La modifica alternativa della configurazione dei comandi, ove prevista per consentire l'utilizzazione del veicolo anche a persone che non presentino minorazioni, non deve comunque essere possibile durante la guida. 2 Modifica dei comandi a pedale 2.1 I pedali di comando debbono trovarsi nel settore di agibilità dell'arto dal quale debbono essere azionati, ricorrendo, ove necessario agli opportuni spostamenti. 2.2 L'angolo di derivazione fra la linea d'azione dell'arto valido (o semivalido) sul comando a pedale e il piano in cui si sviluppa il movimento dello stelo del pedale non deve superare i 30°. Il relativo controllo, se necessario, si effettua misurando l'angolo diedro formato dai seguenti piani verticali: - A, parallelo al piano longitudinale di mezzeria, del sedile di guida, distante 10 cm e alla sinistra di questo; - B, passante per il centro del pedale e la proiezione del punto R sul piano a. Il punto R è definito nell'allegato II alla Direttiva 77/649/CEE, recepita in Italia con DM in data 6 aprile 1978, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.345 del 12 dicembre 1978. 2.3 In caso di modifica della posizione originaria dei pedali, il pedale dell'acceleratore deve trovarsi all'esterno del pedale del freno, avuto riguardo all'arto che deve azionare i due comandi. La nuova configurazione deve comunque rispettare, per quanto riguarda il posizionamento, le disposizioni contenute nel Regolamento ECE 35 (allegato n.34 all'Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958) o, quanto meno, le distanze traversali originariamente stabilite dal costruttore, misurate secondo la norma ISO 3409-1975(F) - ediz.1982. 2.4 In ogni caso di modifica interessante i comandi dovrà essere posta sul cruscotto, fissata in modo permanente, una targhetta indicante la posizione e/o la funzione dei pedali. 2.5 Il cambio a pedale (adattamento da consentire solo se già prescritto in sede di primo rilascio), dovrà essere realizzato in modo tale da richiedere, per il funzionamento, soltanto movimenti di pressione in avanti del piede e mai movimenti laterali. Dovrà inoltre essere accertata con la massima accuratezza l'efficienza, la robustezza e la praticità del sistema. Una chiara relazione tecnica con allegati i necessari disegni dovrà essere inviata, nei casi dubbi, a questo Ministero per l'approvazione. 2.6 L'adattamento del pedale della frizione potrà essere realizzato, a seconda dei casi, con staffa di guida del piede, con allargamento del pedale, con accorciamento o allungamento dello stelo del piede ecc. 2.7 In caso di modifica degli steli dei pedali è necessario ottenere il nulla osta della casa costruttrice del veicolo. In ogni caso non sono ammesse saldature. 3. Azionamento a mano di comandi a pedale 3.1 La leva del freno di servizio deve sporgere dal volante per permettere l'impugnatura in maniera certa ed affidabile: il leveraggio deve essere dimensionato in modo da realizzare il miglior compromesso fra le forza necessaria all'azionamento e la rapidità necessaria per esercitare tempestivamente l'azione frenante. 3.2 La leve del freno di servizio deve essere munita di un dispositivo di bloccaggio ( e di sbloccaggio esercitando semplicemente una pressione verso l'avanti) per agevolare le manovre di partenza in salita. La leva deve essere inoltre provvista di pulsante per il comando dell'avvisatore acustico. 3.3 Il cerchio al volante per il comando della frizione deve essere situato sotto il volante, ad una distanza tale (da 5 a 6 cm) da poter essere manovrato senza abbandonare il volante con il quale deve poter ruotare in sincronismo. La frizione sarà comandata dal movimento di avvicinamento (disinnesto) e allontanamento (innesto) del cerchio rispetto al volante, E' escluso l'impiego di settori circolari. 3.4 Il cerchio al volante per il comando dell'acceleratore deve essere posto sopra il volante di guida e deve avere raggio inferiore al volante stesso per consentire la libera e solida presa di questo. Il dispositivo dovrà soddisfare le prescrizioni concernenti il "comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto". Nella fattispecie, sono da escludere elementi fissi posti sopra il volante di guida che risultino non collassabili e che comunque comportino un assorbimento di energia superiore ai livelli ammissibili. Per la realizzazione non deve essere necessaria alcuna lavorazione che preveda la sostituzione o la modifica della colonna dello sterzo tali da comportare un'apprezzabile variazione della resistenza. 4. Altri comandi sul volante 4.1 Per il comando delle luci, indicatori di direzione, tergicristallo o accessori vari, può essere prevista l'installazione di apposita centralina oppurtunamente disposta sul volante. Tale apparecchiatura deve essere di tipo approvato. 5. Adattamenti: approvazione del tipo 5.1 A norma del comma 3 dell'articolo 478 del Regolamento, gli adattamenti dei veicoli devono essere di tipo approvato. pertanto, le ditte costruttrici di tali adattamenti devono richiedere a questo Ministero l'approvazione dei dispositivi prima della loro commercializzazione. La richiesta, indirizzata alla Direzione Generale MCTC - Divisione 46 e corredata della relazione tecnica, dei disegni e di ogni altro documento ritenuto utile per la formulazione di un giudizio, ivi comprese eventuali approvazioni già ottenute in altri Stati, sarà sottoposta, previa istruttoria, all'esame del Comitato Tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del Codice della Strada per il parere sull'efficienza compensativa del dispositivo proposto 5.2 A seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico, il dispositivo sarà sottoposto alle verifiche e prove finalizzate ad accertare non solo la funzionalità, l'affidabilità e l'efficacia del dispositivo stesso, ma anche la non interferenza con le vigenti norme sull'omologazione dei veicoli e delle entità tecniche indipendenti. Alle verifiche e prove provvederà il Centro Prove Autoveicoli territorialmente competente operando sulla base delle norme emanate dalla Direzione Generale. Fintanto che non saranno state definite le norme tecniche per l'approvazione, e in ogni caso di dispositivi di nuova concezione, la domanda sarà trasmessa al Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) cui è demandato il compito di formulare proposte per una normativa adeguata. 5.3 Il verbale delle verifiche e prove effettuate verrà inviato alla Divisione 41 cui compete l'emissione del certificato di approvazione. Di tale approvazione sarà data comunicazione alla Divisione 46 e agli Uffici Provinciali MCTC. Successivamente, in sede di visita e prova dei singoli veicoli, l'Ufficio Provinciale MCTC oltre all'istallazione degli adattamenti, avrà cura di controllare i seguenti documenti che verranno esibiti dagli interessati a corredo della domanda di annotazione della carta circolazione: - dichiarazione rilasciata dalla ditta costruttrice dell'adattamento attestante la conformità dello stesso al tipo approvato, Nella stessa dovranno essere indicati gli estremi dell'approvazione ministeriale. - dichiarazione rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo attestante che nulla osta al montaggio dell'adattamento. La dichiarazione non è necessaria se il nulla osta è citato nel certificato di approvazione del dispositivo; - dichiarazione rilasciata dall'officina che ha proceduto al montaggio attestante che l'installazione è stata eseguita a regola d'arte conformemente alle indicazioni della casa costruttrice dell'adattamento e, ove ricorra il caso, della casa costruttrice del veicolo. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta, casa costruttrice o officina e la relativa firma dovrà essere autenticata o depositata, nei modi consueti, presso la Divisione 41 ovvero l'Ufficio provinciale MCTC. 5.4 Le disposizioni suindicate non si applicano ai titolari di patenti speciali ottenute in sostituzione di patenti ex F, ex limitate o in conversione di patenti estere, tranne il caso in cui intendano modificare gli adattamenti o le prescrizioni tecniche già approvate.
    Allegato 3 - Prescrizioni - Autoveicoli (Aggiornato al 1 luglio 1991) - Sommario:

    1. - Configurazione del posto di guida
    2. - Configurazione standard del posto di guida
    3. - Dispositivi non unificati
    4. - Dispositivi complementari
    5. - Codifica delle prescrizioni
    6. - Prescrizioni per altre combinazioni
    7. - Casi non ancora disciplinati
    Tabella 1 - Codifica delle prescrizioni
    Tabella 2 - Prescrizioni


    _______________________________________________



    1. Configurazioni del posto di guida


    Le prescrizioni debbono definire tutti gli organi e dispositivi di comando necessari alla configurazione del posto di guida. Per gli autoveicoli, sono i seguenti:


    - acceleratore;
    - avvisatore acustico;
    - cambio di velocità;
    - commutatore luci e indicatori di direzione;
    - freno di servizio;
    - freno di soccorso;
    - freno di stazionamento;
    - frizione;
    - lavatergiparabrezza;
    - volante di guida.


    A questi vanno aggiunti i seguenti dispositivi di comando complementari e/o facoltativi:
    - fendinebbia anteriore;
    - fendinebbia posteriore;
    - lavatergilunotto;
    - sbrinamento e disappanamento;
    - segnalazione di allarme.




    2. Configurazioni standard del posto di guida


    Qualora qualche organo o dispositivo di comando principale non figuri nell'elenco delle prescrizioni, si dovrà fare riferimento alla seguente "configurazione standard", definita per la circolazione "a destra":


    - Posto di guida: a sinistra
    - Comandi a pedale:
    - Azionati dall'arto destro:
    - Freno di servizio;
    - Freno di soccorso conglobato nel freno di servizio;
    - Acceleratore;
    - Azionati dall'arto sinistro:
    - Frizione;
    - Comandi a mano;
    - Azionati dalle due mani:
    - Volante di guida;
    - Azionati dall'arto destro:
    - Leva del cambio di velocità;
    - Freno di stazionamento;
    - Lavatergiparabrezza;
    - Azionati dall'arto sinistro:
    - Commutatore luci e indicatori di direzione;
    - Avvisatore acustico a pulsante posto all'estremità della leva di commutazione luci e indicatori di direzione.


    3. Dispositivi non unificati


    Alcuni dispositivi, fra quelli indicati nel paragrafo 2, non possono considerarsi unificati e sono possibili, al momento, disposizioni diverse: Fra questi figurano i seguenti:


    - avvisatore acustico;

    - commutatore luci (abbagl./anabbagl.);

    - spruzzatore del lavaparabrezza;

    - freno di stazionamento.


    Per i primi tre dispositivi è adottato, in alternativa alla disposizione standard, l'azionamento a pulsante azionato dall'arto inferiore sinistro. Per l'avvisatore acustico, in aggiunta a tale alternativa, è adottato l'azionamento mediante cerchio concentrico al volante, ovvero al centro del volante o sulle razze. Per il freno di stazionamento è adottato il comando a pedale, azionato dal piede sinistro con sgancio a pulsante, a mano o a pedale.



    4. Dispositivi complementari


    Stante l'attuale situazione, è indispensabile che nel definire le prescrizioni compensative delle minorazioni sia attentamente valutata non solo la capacità del soggetto ad utilizzare i dispositivi principali, ma anche la possibilità per il medesimo di azionare, in modo accettabile, i dispositivi complementari q quelli facoltativi.



    5. Codifica delle prescrizioni


    Nella tabella 1 è indicata la codifica delle singole prescrizioni utilizzata per compilare la tabella 2.

    Nella tabella 2 sono riportate, in forma sintetica, le prescrizioni corrispondenti a ciascuna minorazione (o combinazione di esse).


    Per semplificare l'organizzazione della tabella 2 le minorazioni di classe 2 e 3 (e le loro combinazioni) sono state distinte in 2d, 2s, 3d e 3s in quanto, a seconda dell'arto interessato (d=destro, s=sinistro), sono previste differenti prescrizioni.


    Ad esempio, per minorazioni classificate 3d - 5a (minorazione di classe 3 per l'arto superiore destro e di classe 5a per un arto inferiore)cui corrispondono, nella tabella 2, le seguenti prescrizioni:


    AB, CP, FC, LM, PI, PM


    si avrà la seguente decodifica:


    - Freno e acceleratore con pedali comandati dall'arto valido. Targhetta monitoria sul cruscotto, ove ricorra il caso;


    - Frizione con pedale comandato dall'arto semivalido con adattamento, se necessario, oppure frizione automatica o cambio automatico;


    - Adattamenti del selettori o della leva del cambio e della leva del freno di stazionamento qualora il minorato non sia in grado di azionarli nella configurazione standard;


    - Avvisatore acustico, commutatore luci, indicatori di direzione, lavatergicristallo ed altri dispositivi complementari con azionamento a pulsanti, integrati in una centralina disposta sul volante dalla parte del braccio valido, qualora il minorato non sia in grado di azionare tutti i comandi nella configurazione standard;


    - Protesi dell'arto semivalido idonea per l'azionamento del pedale della frizione;


    - Servosterzo. Protesi della mano, se necessaria, con adattamento del volante per permettere la presa, se necessario;


    Le diverse opzioni, quando previste, debbono essere selezionate con riferimento ai criteri generali indicati nell'allegato 2.


    In particolare, con riferimento all'esempio surriportato, se l'arto inferiore semivalido fosse il destro, dovrebbe attuarsi l'inversione dei pedali; poiché lo spostamento a destra del pedale della frizione potrebbe risultare inattuabile, o comunque di difficile realizzazione, potrà adottarsi la frizione automatica o il cambio automatico previsti, in alternativa, dalla prescrizione codificata "CP".

    In tal caso la protesi dell'arto inferiore, ancorché adottata dal minorato per le sue specifiche esigenze (ad esempio la deambulazione), non è da prescrivere ai fini della guida.


    Si osservi che, il ricorso alla frizione automatica o al cambio automatico (codice "CS" invece di "CP"), e l'esenzione dall'obbligo della protesi dell'arto inferiore (soppressione del codice "PI"), equivale all'adozione delle prescrizioni corrispondenti alla minorazione 3d-4 (AB; CS; FC; LM; PM), in accordo con quanto stabilito al punto 1.10 dell'allegato 2.



    6. Prescrizioni per altre combinazioni


    Le prescrizioni della tabella 2 sono afferenti alle minorazioni che interessano un solo arto, un arto superiore ed uno inferiore, oppure entrambi gli arti inferiori.


    Per dette minorazioni, in quanto ammissibili anche in base alla normativa precedente l'emanazione della legge 111/88, si è consolidata un'esperienza sufficiente a codificare le prescrizioni più idonee per una condotta di guida sicura.


    Nel presente paragrafo, invece, vengono elencate altre minorazioni non previste dalla precedente normativa per le quali sono state esaminate e approvate, in via sperimentale, le prescrizioni ritenute idonee. A dette prescrizioni potrà farsi riferimento per la soluzione di situazioni analoghe o per formulare proposte diverse in grado, tuttavia, di offrire un livello di sicurezza non inferiore a quello delle prescrizioni già approvate.


    1.1 - Dispositivo di sterzo servoassistito con comando a pedale azionato dal piede sinistro con ancoraggio mediante fermapedale a molla.

    Il pedale di tipo ciclistico deve funzionare per rotazione longitudinale e deve consentire l'appoggio del tallone sul pianale in ogni posizione del pedale;

    - Cambio automatico;

    - Selettore del cambio azionato dal piede destro con una leva operante sul principio di funzionamento del cambio motociclistico;

    - Acceleratore e freno a pedale azionati dal piede destro;

    - Avvisatore acustico, indicatori di direzione, cambio luci azionati con apposite leve e/o pulsanti dall'arto destro, con esclusione del piede;

    - Freno di stazionamento a pedale azionato dal piede sinistro;

    - Cintura di sicurezza con attacco ad aggancio passivo.


    1.2 -Protesi per l'arto semivalido, non necessaria se la minorazione è classificata 2b. La minorazione 2c è assimilata, secondo i casi, alla sottoclasse 2a o 2b;


    - Dispositivo di sterzo servoassistito con volante (o con leva a movimento trasversale) munito di idonea presa per l'azionamento con il braccio semivalido;


    - Cambio automatico;


    - Avvisatore acustico, commutatore luci e indicatori di direzione, lavatergiparabrezza e altri dispositivi complementari a pulsanti e/o leve azionati dell'arto inferiore sinistro;


    - Selettore del cambio azionato dall'arto semivalido con adattamento per la presa, se necessario, oppure azionato dal piede destro con l'adattamento a pedale previsto per la minorazione 1-1;

    - Freno di stazionamento azionato dall'arto semivalido con adattamento per la presa, se necessario, oppure a pedale azionato dal piede sinistro, con sgancio a pulsante o a leva azionato dall'arto inferiore sinistro;


    - Cintura di sicurezza con attacco ad aggancio "passivo".


    1.3 - Come 1-2


    2.2. - Come 1-2


    2-3- Volante servoassistito con adattamento, se necessario, per la presa con il braccio affetto da minorazione tipo 3;


    - Cambio automatico;


    - Commutatore luci, indicatori di direzione lavatergiparabrezza e altri dispositivi complementari con pulsanti e/o a leve azionati dall'arto inferiore sinistro, salvo quelli che possono essere azionati nella configurazione originaria senza abbandonare la presa del volante;


    - Selettore del cambio con adattamento per la presa, se necessario, oppure azionato dal piede destro con l'adattamento a pedale previsto per la minorazione 1-1;


    - Freno di stazionamento con adattamento per la presa, se necessario, oppure a pedale azionato dal piede sinistro, con sgancio a pulsante o a leva azionato dall'arto inferiore sinistro;


    - Avvisatore acustico a cerchio sul volante, o a pulsante azionato dall'arto inferiore sinistro;


    3.3 - Protesi per uno o entrambi gli arti semivalidi, se necessarie;
    - Volante servoassistito con adattamento per la presa, se necessario;
    - Cambio automatico;
    - Adattamenti se necessari, per la presa del selettore del cambio e del freno di stazionamento;
    - Commutatore luci, indicatori di direzione tergilavacristallo e altri dispositivi complementari con pulsanti comandati dall'arto inferiore sinistro, salvo quelli che possono essere azionati nella configurazione originaria senza abbandonare la presa del volante;


    - Avvisatore acustico a cerchio sul volante, o a pulsante azionato dall'arto inferiore sinistro;


    3a 3a - Servosterzo se necessario in relazione alla forza e alle possibilità di movimento consentite dallo sviluppo degli arti e dal rapporto di demoltiplicazione del dispositivo di sterzo. In alternativa, può essere adottato il dispositivo previsto per la minorazione 3a - 3a/4-4;


    - Adattamento per la presa del volante con pomo o forcella ed eventuale protesi, se necessaria;

    - Cambio automatico;

    - Selettore del cambio con adattamento per la presa, se necessario, oppure azionato dal piede destro, con l'adattamento a pedale previsto per la minorazione 1-1;

    - Freno di stazionamento con adattamento per la presa, se necessario, oppure a pedale azionato dal piede sinistro, con sgancio a pulsante o a leva azionato dall'arto inferiore sinistro;

    - Avvisatore acustico, commutatore luci, indicatori di direzione, lavatergicristallo ed altri dispositivi complementari con azionamento a pulsanti, integrati in una centralina ubicata nel campo di agibilità di uno dei due arti, preferibilmente sinistro;


    3a - 3a/4-4- Dispositivo di sterzo servoassistito, azionato a mano con una leva che consenta un orientamento delle ruote proporzionale allo spostamento laterale della leva stessa;

    - Cambio automatico con selettore se necessario;

    - Freno di servizio servoassistito con comando a leva funzionante a pressione verso l'avanti della vettura, munito di fermo inseribile a mano e sbloccabile con leggera pressione in avanti;

    - Freno di stazionamento servoassistito azionato a pulsante;

    - Acceleratore servoassistito con comando posto sulla stessa leva del freno, funzionante a pressione esercitata verso il basso, agente per rotazione in un piano trasversale e munito di guida per ritorno automatico a zero in caso di azionamento del freno;

    - Comandi dei servizi elettrici (avvisatore acustico, lavatergicristalli, cambio luci, indicatori di direzione) con pulsanti opportunamente dislocati per consentire l'azionamento senza abbandonare il controllo dei comandi principali;

    - Cintura di sicurezza con attacco ad aggancio passivo.



    7. Casi non ancora disciplinati


    Nel paragrafo 7 dell'allegato 1 sono state fornite le indicazioni necessarie per definire i casi di coesistenza, con le minorazioni interessanti gli arti, delle minorazioni interessanti la vista e/o l'udito.


    Sono inoltre allo studio e saranno riportate nei prossimi aggiornamenti, le indicazioni di carattere generale per definire i seguenti casi di minorazioni coesistenti o meno con quelli contemplati dal presente allegato.


    - statura;
    - rigidità grave del collo.


    ________________________________


    Tabella 1 - Codifica delle prescrizioni

    (Aggiornata al 1 luglio 1991)


    AB - Acceleratore e freno
    Freno e acceleratore con pedali comandati dall'arto valido. Targhetta monitoria sul cruscotto, ove ricorra il caso;


    AM - Acceleratore multiplo
    Acceleratore azionato da due comandi, entrambi con ritorno automatico a zero, dei quali uno costituito da un cerchio concentrico al volante e l'altro costituito da una manopola di tipo, motociclistico situato sulla leva del freno di servizio;


    AV - Acceleratore a cerchio al volante;


    BM - Freno di servizio multiplo
    Servosterzo se necessario.
    Freno di servizio azionato a mano mediante leva di comando a lungo braccio, funzionante a pressione verso l'avanti, munito di fermo inseribile a mano e sbloccabile con leggera pressione in avanti e comando avvisatore acustico con pulsante sull'impugnatura del freno;


    BS - Freno servoassistito
    Freno di servizio e acceleratore azionati dall'arto semivalido. Freno servoassistito con le prescrizioni di cui al punto 1.7 dell'allegato 2. Targhetta monitoria sul cruscotto, ove ricorra il caso;


    CA - Cambio automatico;


    CH - Frizione a cerchio al volante
    Frizione con comando a mano azionato mediante cerchio al volante oppure frizione automatica o cambio automatico;


    CP - Frizione a pedale adattato
    Frizione con pedale comandato dall'arto semivalido con adattamento, se necessario oppure frizione automatica o cambio automatico;


    CS - Frizione automatica o cambio automatico;


    FC - Leve freno e cambio;
    Adattamenti del selettore o della leva del cambio e della leva del freno di stazionamento qualora il minorato non sia in gradi di azionarli nella configurazione standard;


    LM - Luci e servizi adattati
    Avvisatore acustico, commutatore luci, indicatori di direzione, lavatergicristallo ed altri dispositivi complementari con azionamento a pulsanti, integrati in una centralina disposta sul volante dalla parte del braccio valido, qualora il minorato non sia in grado di azionare tutti i comandi nella configurazione standard;


    PI - Protesi arto inferiore
    Protesi dell'arto semivalido idonea per l'azionamento del pedale della frizione;


    PM - Protesi della mano
    Servosterzo. Protesi della mano, se necessaria, con adattamento per la presa del volante, se necessario;


    PS - Protesi arto superiore
    Servosterzo, Protesi idonea per la presa del volante col braccio semivalido con adattamento del volante, se necessario;


    SA - Sedile ADATTATO
    Adattamento del sedile, se necessario;


    VA - Volante adattato
    Servosterzo, Adattamento del volante per l'azionamento continuo con l'arto valido, avvisatore acustico, commutatore luci, indicatori di direzione, lavatergicristallo ed altri dispositivi complementari con azionamento a pulsanti, integrati con adattamento del volante.






    Tabella 2 - Prescrizioni

    (Aggiornata al 1 luglio 1991)



    Minorazioni singole


    1- CA; FC; VA
    2- Ved. 2d O 2s
    2a- Come 2d o 2s.
    2b- Come 2d o 2s, meno PS
    2c- FC; VA.
    2d- CA; FC; LM; PS.
    2s- LM; PS.
    3- Ved. 3d o 3s
    3a- Come 1 o 2 (1)
    3b- Come 3d o 3s.
    3d- FC; LM; PM.
    3s- LM; PM.
    4- AB; CH.
    5- AB; CP; PI.
    5a- Come 5.
    5b- Come 5, meno PI.
    5e- AB; CP; SA.
    5l- Come 5b.
    5r- BS.
    5v- CP; SA.

    ___________________

    (1) A seconda dello sviluppo dell'arto



    Due minorazioni coesistenti


    1-4 - AB; CA; FC; VA.
    1-5 - Come 1-4.
    1-5a - Come 1-4.
    1-5b - Come 1-4.
    1-5e - AB; CA; FC; SA; VA.
    1-5l - CA; FC; VA.
    1-5r - BS; CA; FC; VA.
    1-5v - CA; FC; SA; VA.


    2a-4 - Come 2d-4 o 2s-4
    2a-5 - Come 2d-5 o 2s-5
    2a-5a - Come 2d - 5a o 2s-5a
    2a-5b - Come 2d-5b o 2s-5b
    2a-5e - Come 2d-5e o 2s-5e
    2a-5l - Come 2d-5l o 2s-5l
    2a-5r - Come 2d-5r o 2s-5r
    2a-5w - Come 2d-5v o 2s-5w
    2b-4 - Come 2d-4 o 2s-4, meno PS
    2b-5 - Come 2d-5 o 2s-5, meno PS
    2b-5a - Come 2d-5a o 2s-5a, meno PS
    2b-5b - Come 2d-5b o 2s-5b, meno PS
    2b-5e - Come 2d-5e o 2s-5e, meno PS
    2b-5l - Come 2d-5l o 2s-5l, meno PS
    2b-5r - Come 2d-5r o 2s-5r, meno PS
    2b-5v - Come 2d-5v o 2s-5v, meno PS
    2c-4 - AB; CS; FC; VA.
    2C-5 - AB; CP, FC; PI;VA.
    2c-5a - Come 2c-5.
    2c-5b - Come 2c-5, meno PI.
    2c-5e - AB; CP;FC; SA;VA.
    2c-51 - Come 2c-5b.
    2c-5r - BS; FC; VA.
    2c-5w - CP; FC; SA; VA
    2d-4 - AB; CA; FC; LM; PS.
    2d-5 - Come 2d-4.
    2d-5a - Come 2d-4.
    2d-5b - Come 2d-4.
    2d-5e - Come 2d-4;SA.
    2d-5l - Come 2d-4.
    2d-5r - BS; CA; FC; LM; PS.
    2d-5w - AB; CA; FC; LM; PS; SA.
    2s-4 - AB; CS; LM; PS.
    2s-5 - AB; CP; LM; PI; PS.
    2s-5a - Come 2s-5.
    2s-5b - AB; CP; LM; PS.
    2s-5e - AB; CP; LM; PS; SA.
    2s-5l - AB; CP; LM; PS.
    2s -5r - BS; LM; PS.
    2s -5w - CP; LM; PS; SA.


    3a-4 - Come 1-4 o 2a-4.
    3a-5 - Come 1-5 o 2a-5.
    3a-5a - Come 1-5a o 2a-5a.
    3a-5b - Come 1-5b o 2a-5b.
    3a-5e - Come 1-5e o 2a-5e.
    3a-5l - Come 1-5l o 2a-5l.
    3a-5r - Come 1-5r o 2a-5r.
    3a-5w - Come 1-5w o 2a-5w.
    3b-4 - AB; CA; FC; LM; PM.
    3b-5 - Come 3d-5 o 3s-5.
    3b-5a - Come 3d-5a o 3s-5a.
    3b-5b - Come 3d-5b o 3s-5b.
    3b-5e - Come 3d-5e o 3s-5e.
    3b-5l - Come 3d-5l o 3s-5l.
    3b-5r - Come 3d-5r o 3s-5r.
    3b-5w - Come 3d-5w o 3s-5w.
    3d-4 - AB; CS; FC; LM, PM.
    3d-5 - AB; CP; FC; LM, PM.
    3d-5a - AB; CP; FC, LM; PI; PM.
    3d-5b - AB; CP, FC; LM, PM.
    3d-5e - AB; CP; FC; LM, PM, SA.
    3d-5l - AB; CP; FC, LM, PM.
    3d-5r - BS; FC; LM; PM.
    3d-5w - CP; FC; LM, PM; SA.
    3s-4 - AB; CS; LM; PM.
    3s-5 - AB; CP; LM; PI; PM.
    3s-5a - Come 3s-5.
    3s-5b - Come 3s-5, meno PI.
    3s-5e - AB; CP; LM; PM; SA.
    3s-5l - CP; LM; PM.
    3s-5r - BS; LM, PM.
    3s-5w - CP; LM; PM; SA.


    4-4 - AV; BM, o AM; BM; CH.
    4-5 - AV; BM; CP; PI.
    4-5a - Come 4-5.
    4-5b - Come 4-5, meno PI
    4-5e - AV; BM; CP; SA.
    4-5l - Come 4-5r.
    4-5r - BS; CH.
    4-5w - Come 4-5e.


    5-5 - Come 4-5.
    5-5a - Come 4-5.
    5-5b - Come 4-5, meno PI.
    5-5e - Come 4-5;SA.
    5-5l - Come 5-5r.
    5-5r - BS; CP; PI.
    5-5w - Come 4-5; SA.
    5a-5a - Come 5-5a.
    5a-5b - Come 5-5b.
    5a-5e - Come 5-5e.
    5a-5l - Come 5-5l.
    5a-5r - Come 5-5r.
    5a-5w - Come 5-5w.
    5b-5b - Come 5-5, meno PI.
    5b-5e - Come 5-5e, meno PI.
    5b-5l- Come 5-5l, meno PI.
    5b-5 r - Come 5-5r, meno PI.
    5b-5w - Come 5-5w, meno PI.
    5e-5l - Come 5r-5w.
    5e-5w - Come 4-5w.
    5l-5r - BS; CP.
    5r-5w - BS; CP; SA.


    Circolare Ministeriale - Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione - 30 ottobre 1991, n. 148
    Direzione Generale - Divisione Centrale IV - vai su clicca qua


    Edited by patroclotest - 2/11/2010, 10:33
     
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