accertamento dell'handicap

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  1. alfonso1953
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    L'accertamento dell'handicap Legge 104

    L'handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).
    L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
    Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.
    Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

    La Commissione Usl
    L'handicap è valutato da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl.

    La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.
    La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
    Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

    Come si richiede il riconoscimento
    La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), alla Commissione dell'Azienda USL di residenza.

    La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso l'Azienda USL che è diverso per i minorenni e i maggiorenni.
    Alla domanda bisogna allegare certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia di menomazione, precisando eventualmente la necessità di assistenza permanente, globale e continuativa.
    Alla domanda è possibile allegare cartelle cliniche e la documentazione medica in possesso del richiedente o la certificazione di invalidità, cecità o sordomutismo.
    Possono richiedere l'accertamento di handicap anche gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio.

    La convocazione a visita
    Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento la Commissione deve fissare la data di convocazione a visita.
    Chi ha richiesto l'accertamento riceve una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita.
    Il disabile convocato per gli accertamenti sanitari richiesti può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. Questa prassi viene solitamente adottata per persone allettate o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la propria salute. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.
    Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
    La Commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica.

    La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.

    Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda Usl diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l'accertamento in rogatoria.
    La richiesta di accertamento va presentata all'Azienda Usl di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell'Azienda Usl ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione competente che provvede ad emettere il certificato con l'indicazione dell'assenza di handicap, della presenza di handicap (art. 3 comma 1 - Legge 104/1992), oppure dell'handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 - Legge 104/1992).

    Il verbale
    In seguito alla visita per l'handicap la Commissione Usl trasmette l'esito alla Commissione di Verifica (ex Commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità) che lo convalida o meno. Rispetto ai procedimenti di accertamento dell'handicap la Commissione di Verifica effettua esclusivamente un controllo di correttezza formale.
    La Commissione di verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso.

    L'Usl trasmette quindi all'interessato il verbale che riporta l'esito della visita: assenza di handicap, della presenza di handicap (art. 3 comma 1 - Legge 104/1992), oppure dell'handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 - Legge 104/1992).

    Nella comunicazione sono annotate anche le procedure da attivare per l'eventuale ricorso.

    Il ricorso
    Nel caso la Commissione medica entro 90 giorni dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
    Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o di Verifica) è possibile presentare ricorso di fronte al giudice ordinario, con l'assistenza di un legale, entro sei mesi dalla notifica del verbale stesso.
    Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o di associazioni di categoria.

    L'aggravamento
    Chi ha ottenuto il riconoscimento di handicap può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Azienda Usl.
    A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.
    Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento dell'handicap, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.

    Vedi anche:
    L'accertamento delle minorazioni civili
    Come leggere i verbali di invalidità e di handicap - un utile guida ai relativi benefici



    Carlo Giacobini
    Responsabile Centro per la documentazione legislativa
    Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
    Direzione Nazionale



    fonte certa
    clicca qua


    Edited by alfonso1953 - 12/11/2009, 19:03
     
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  2. luciano.a
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    richiedere riconoscimento legge 104

    volevo chiedere ad alfonso io che gia sono invalido civileal60% con cardiopatia e osteopatia + coxatrosi bilaterale e gonaltrosi e naturalmente angio- bechet cosa devo fare x avere i benefici e se mi spetta?


    cordiali saluti luciano


    Edited by alfonso1953 - 1/7/2008, 11:57
     
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  3. alfonso1953
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    richiedere riconoscimento legge 104

    salvo errore il riconoscimento della Legge 104 non è strettamente legato alla percentuale di invalidità anche se la documentazione da presentare alla Asl è la stessa in originale possibilmente ampliata con la presentatazione di ulteriori esami e analisi ospedalieri

    La domanda si presenta alla tua ASL zona utilizzando un apposito modulo prestampato

    All'atto della domanda, se non sei deambulante, puoi ANCHE richiedere l'assegno di accompagno. Sarà la commissione a valutare

    NON ALLEGARE I DOCUMENTI OSPEDALIERI ALLA DOMANDA MA RISERVATI DI CONSEGNARLI PERSONALMENTE QUANDO VERRAI CONVOCO PER L'ESAME DALLA COMMISSIONE MEDICA.


    dalla presntazione dela domanda passano di norma circa sei mesi prima di essere chiamato a visita

    i tuoi diritti verrnno riconosciuti e tieni presente che gni patologia di cui sofferi e di cui presenti documentazione medica ospedaliera (cartelle cliniche) contribuisce al tipo di riconoscimento che ti verrà assegnato

    per avere i permessi lavorativi ti devono riconoscere il comma 3 art 3 che equivale allo stato di gravità


    ALFONSO


    Edited by alfonso1953 - 1/7/2008, 12:03
     
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  4. luciano.a
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    richiedere riconoscimento legge 104

    il 23 mi convocano in commisione x questa benedetta 104 , porto tutti i nuovi referti dopo il 2004, dove gia' ero stato riconosciuto invalido al 60%
    quindi ricoveri,05, 06, 07, e08 - con referti medici dove si dichiara il mio aggravamento dovendo ricorrere a chemioterapici ,aumento della dose di cortisone ecc ecc. in piu visita dal fisiatra anche li pultroppo referti molto invalidanti. la commisione mi dice che alla fine il mio quadro clinico non e cambiato ,ma forse non hanno letto bene le nuove terapie, ma attenzione qui voglio l'applauso : quando gli ho ricordato che ho anche una protesi x aneurisma aorta discendente ,sapete cosa mi dicono pero' e sempre quella ? hahah , :lol: io no ogni 2 mesi la cambio. ma dico che domanda e mai questa , e meno male che e sempre quella se no no sarei qua a far vedere i referti . al che mi dicono puo' andare la risposta fra 3 mesi - la visita ,che poi e solo un colloquio xche non ti visitano ( sono incopetenti)

    abbraccio tutti luciano
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    Edited by alfonso1953 - 1/7/2008, 12:12
     
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3 replies since 4/8/2006, 10:26   2287 views
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